Cassazione Civile, Ordinanza n. 11374/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti alla Commissione tributaria regionale; l'istanza era stata rigettata perché l'autocertificazione sul reddito non risultava conforme alla disciplina applicabile, in quanto non accompagnata dalla copia del documento di identità, nonostante fosse stata rappresentata la possibilità di integrare successivamente la documentazione. Avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto di dover decidere su una questione di incompetenza, mentre l'opposizione avrebbe riguardato un diverso provvedimento di rigetto. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della pronuncia impugnata: il giudice non aveva deciso su una questione di competenza, ma aveva respinto l'opposizione confermando il rigetto dell'ammissione al patrocinio per la non conformità dell'autocertificazione, priva della copia del documento di identità. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ha applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la manifesta inconsistenza delle argomentazioni, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 79 D.P.R. 115/2002
norma richiamata come base della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della verifica sulla regolarità dell'autocertificazione reddituale
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della censura, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse la reale ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato quale vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente per la palese inconsistenza delle argomentazioni difensive
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata; se il motivo colpisce un presupposto diverso o una questione non effettivamente decisa, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente se non è correlata al concreto fondamento della pronuncia impugnata e non ne evidenzia l'errore decisivo.
- Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, l'autocertificazione sul requisito reddituale deve essere conforme ai presupposti formali richiesti dalla legge, inclusa la documentazione eventualmente prescritta a corredo.
- La manifesta inconsistenza delle argomentazioni difensive, quando evidenziata in sede di legittimità, può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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