Cassazione Civile, Ordinanza n. 12469/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori per importi dovuti in relazione a rapporti bancari garantiti. In opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale accolse solo parzialmente l'opposizione e confermò in parte il credito. La Corte d'appello, invece, riformò la decisione e dichiarò inammissibili le domande della banca, ritenendo invalida la procura alle liti conferita al difensore nel monitorio per difetto di prova della qualità del funzionario bancario che aveva rilasciato il mandato e, conseguentemente, travolgendo anche la costituzione nel giudizio di opposizione e quelle dei successivi cessionari del credito. La società ricorrente ha quindi proposto due ricorsi per cassazione: il primo contro la sentenza d'appello del 2016, articolando censure su violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., nonché degli artt. 77, 82, 83, 111 e 182 c.p.c., lamentando errata ripartizione dell'onere probatorio, invalidità della declaratoria di inammissibilità, mancata sanatoria del vizio di procura e omessa pronuncia sulla domanda della cessionaria; il secondo contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo a sua volta errore revocatorio, errori sulla procura e omesso esame della procura del 2001. I controricorrenti hanno eccepito anche la tardività del primo ricorso. La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili: il primo per tardività, poiché la sospensione del termine per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. decorre dalla comunicazione del provvedimento di sospensione e non dalla mera proposizione della revocazione; il secondo perché le censure non colpivano un errore di fatto revocatorio, ma miravano a rivalutare la motivazione e la prova documentale, con conseguente inammissibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello del 2016 perché tardivo: la revocazione proposta non sospende automaticamente il termine per cassazione e la sospensione opera solo dalla comunicazione del provvedimento che la dispone. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso contro la sentenza del 2020, perché le doglianze non integravano un vero errore di fatto revocatorio, ma tendevano a contestare valutazioni e apprezzamenti del giudice di merito sulla validità e sulla rilevanza delle procure alle liti. In sostanza, la Corte non è entrata nel merito della pretesa creditoria, limitandosi a rilevare che entrambi i ricorsi erano processualmente inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese di entrambi i giudizi di legittimità ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
norma richiamata per indicare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli ingiunti.
art. 111 c.p.c.
richiamato con riguardo alla successione nel processo del cessionario del credito.
art. 395, n. 4, c.p.c.
la revocazione è ammessa solo per errore di fatto decisivo e percettivo, non per contestare valutazioni o giudizi del giudice.
art. 398, comma 4, c.p.c.
"La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta"
la sospensione del termine per cassazione non è automatica; decorre dalla comunicazione del provvedimento che la dispone e dura fino alla comunicazione della sentenza sulla revocazione.
art. 327 c.p.c.
utilizzato per il calcolo del termine lungo per impugnare, nel testo anteriore alla riforma del 2009.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalle parti come parametro della corretta valutazione delle prove e del materiale processuale.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalle parti come parametro della valutazione delle prove da parte del giudice.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di esistenza e validità della procura e della qualità del soggetto che conferisce il mandato.
art. 77 c.p.c.
richiamato nei motivi contro la decisione sulla procura e sulla rappresentanza processuale.
art. 82 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla difesa tecnica e sulla rappresentanza processuale.
art. 83 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla validità della procura alle liti.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda della cessionaria del credito.
art. 182 c.p.c.
invocato per sostenere la possibilità di sanare il vizio di procura; la Corte rileva che la censura presuppone una fase rescissoria mai aperta.
art. 93 c.p.c.
richiamato in tema di distrazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza dell'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- La proposizione di una revocazione contro una sentenza d'appello non sospende di per sé il termine per proporre ricorso per cassazione; la sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. opera solo dal momento della comunicazione del provvedimento che la dispone e fino alla comunicazione della decisione sulla revocazione.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto risultante in modo immediato dagli atti, decisivo per la decisione; non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- Non può dirsi sussistente errore di fatto revocatorio quando il giudice abbia comunque esaminato il documento o il fatto controverso, ritenendolo irrilevante o inidoneo: in tal caso la doglianza mira in realtà a contestare una valutazione di merito.
- Le censure che presuppongono una fase rescissoria della revocazione sono inammissibili se il giudice si è arrestato alla fase rescindente per mancanza del presupposto dell'errore di fatto.
- Quando la procura alle liti è contestata per difetto di rappresentanza del soggetto che l'ha conferita, la questione si risolve sul piano della prova della qualità rappresentativa; tuttavia tale profilo, se già valutato dal giudice, non può essere riesaminato come errore di fatto in sede revocatoria.
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