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Sentenza

Sentenza n. 1235/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di emersione ex art. 103 del d.l. 34/2020 presentata dinanzi la Prefettura di Grosseto e protocollata con numero identificativo domanda GR480695699 del 27 giugno 2020 – prot.n. P-GR/L/N/2020/100427.

Giustizia amministrativa202200992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione relativa a un rapporto di lavoro quale operaia florovivaista. Il diniego era fondato sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, concernente l’insufficiente capacità economica del datore rispetto al numero complessivo delle istanze presentate, il numero di giornate lavorative indicato nel LUL, l’assenza di prova di pagamenti tracciabili e la mancata dimostrazione della sistemazione alloggiativa. La ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 103 d.l. 34/2020 e dell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, difetto di istruttoria, eccesso di potere e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il datore disponesse di adeguata capacità economica, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti; che l’assenza di pagamenti tracciabili dipendesse dall’impossibilità di aprire un conto corrente e fosse comunque compensata dalla promessa di pagamento mediante assegno; che la circolare ministeriale relativa al numero minimo di giornate lavorative fosse successiva all’instaurazione del rapporto; e che, non essendo a lei imputabili eventuali carenze del datore, avrebbe dovuto esserle rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo indicato, né documentazione relativa a pagamenti, promesse di pagamento o altre dichiarazioni ricognitive del rapporto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo ha rilevato che il provvedimento era plurimotivato e che, secondo il principio di resistenza, la validità anche di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sorreggere il diniego. La ricorrente non ha provato l’effettiva esistenza e svolgimento del rapporto di lavoro irregolare, elemento presupposto della procedura di emersione: agli atti non risultavano pagamenti, promesse di pagamento o altri riscontri documentali. Ne consegue che la procedura non può essere utilizzata per estendere le ipotesi di rilascio del permesso per attesa occupazione oltre quelle previste dalla legge. Inoltre, il permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione di un rapporto di lavoro già dimostrato e non è rilasciabile quando il rigetto della dichiarazione di emersione dipenda dalla carenza dei requisiti normativi, inclusi quelli reddituali. Il TAR ha comunque esaminato anche la censura relativa alla capacità economica del datore e l’ha ritenuta infondata. Sebbene il volume d’affari al netto degli acquisti fosse positivo e pari a euro 297.434,00, tale dato non poteva essere valutato isolatamente: il conto economico evidenziava costi della produzione pari a euro 898.325,00, comprensivi del personale già impiegato, mentre le istanze di emersione erano 52. L’ITL aveva quindi formulato un giudizio prognostico negativo, fondato su elementi oggettivi, non superato dalla documentazione della ricorrente né dalla relazione della consulente di parte. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della ridotta attività difensiva delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    «Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva [...] e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari [...] possono presentare istanza [...] per concludere un contratto di lavoro subordinato [...] ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso»

    La procedura è finalizzata a far emergere rapporti di lavoro irregolari effettivamente esistenti e a regolarizzare la posizione dello straniero, non a creare rapporti meramente ipotetici né ad ampliare le ipotesi di rilascio del permesso per attesa occupazione.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012

    La disposizione è invocata dalla ricorrente quale base per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma il giudice esclude che tale permesso possa essere riconosciuto in assenza della prova del rapporto di lavoro oggetto della procedura di emersione.

  • art. 103, comma 4, d.l. 34/2020

    Il permesso per attesa occupazione presuppone la prova della cessazione di un precedente rapporto di lavoro; la norma non contempla il rilascio del permesso quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per carenza dei requisiti normativi.

  • art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020

    «In caso di dichiarazione di emersione presentata [...] per più lavoratori [...] la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro [...]»

    Per più istanze dello stesso datore, la capacità economica deve essere valutata in rapporto alla totalità delle richieste e considerando, per l’imprenditore agricolo, anche gli indici analitici risultanti dalla dichiarazione IVA, senza isolare il solo volume d’affari al netto degli acquisti.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    «in relazione alla sua capacità economica e alle [sue] esigenze..., anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili»

    L’ITL verifica la sostenibilità delle assunzioni programmate in rapporto alla capacità economica complessiva dell’impresa, alle esigenze aziendali e agli oneri retributivi e assicurativi, considerando anche i rapporti di lavoro già esistenti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Prefettura ha comunicato il preavviso di rigetto, consentendo all’interessata di presentare osservazioni; il testo non evidenzia vizi nella partecipazione procedimentale.

Massime di principio

  • La procedura di emersione dal lavoro irregolare presuppone la prova dell’effettiva esistenza e dello svolgimento del rapporto di lavoro da regolarizzare; in assenza di pagamenti, promesse di pagamento o altri elementi ricognitivi, il rigetto è legittimo.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione collegato alla procedura di emersione presuppone la cessazione di un rapporto di lavoro previamente dimostrato e non può essere rilasciato quando la domanda sia rigettata per la mancanza dei requisiti normativi, compresi quelli reddituali del datore.
  • Quando il provvedimento di rigetto è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, la validità anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento; l’eventuale illegittimità di un’altra motivazione non comporta l’annullamento dell’atto.
  • Nella verifica della capacità economica del datore che presenti più istanze di emersione, l’amministrazione deve considerare la sostenibilità complessiva di tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli già in essere, e non può fondarsi sul solo dato del volume d’affari al netto degli acquisti.
  • Il giudizio prognostico dell’Ispettorato sulla sostenibilità delle assunzioni può essere superato dall’interessato solo mediante dati e adeguati elementi probatori; non è sufficiente prospettare ipotesi generiche di futura crescita dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezza

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