Sentenza del 05/06/2018 n. 2587 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Notizia di reato - Raddoppio dei termini - Limite temporale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in presenza di una denuncia di notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica. Il punto decisivo è se il raddoppio possa operare quando la denuncia sia stata presentata o trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento. È stato inoltre esaminato l'ambito temporale della disciplina applicabile agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
La decisione
La sentenza ha affermato che il raddoppio dei termini non opera automaticamente quando la denuncia penale sia stata presentata oltre la scadenza del termine ordinario. La denuncia deve intervenire entro il termine ordinario perché possa produrre l'effetto di estensione temporale. La limitazione si applica anche agli atti notificati tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2015, poiché l'articolo 1, comma 132, della legge n. 208/2015 non contiene una disciplina transitoria. Ne consegue l'invalidità dell'accertamento se notificato facendo applicazione del raddoppio in assenza dei relativi presupposti temporali.
Norme richiamate
Articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e norme corrispondenti in materia di IVA
Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio non è applicabile senza limiti temporali: la notizia di reato deve essere trasmessa entro la scadenza del termine ordinario di accertamento. Una denuncia tardiva non può riaprire o estendere un termine già scaduto.
Articolo 1, comma 132, legge n. 208/2015
Disciplina attuale del raddoppio dei termini.
La disposizione, non prevedendo una specifica disciplina transitoria, trova applicazione anche agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, secondo l'interpretazione indicata nella sentenza.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che l'Amministrazione abbia presentato una denuncia penale.
- La denuncia di reato deve essere trasmessa entro il termine ordinario di accertamento; se è tardiva, non legittima il raddoppio.
- La presenza di una notizia di reato non esonera il giudice dal verificare concretamente la tempestività della denuncia e la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
- In assenza di una norma transitoria espressa, una nuova disciplina può risultare applicabile anche agli atti notificati nel periodo intermedio indicato dalla normativa.
- Quando l'avviso è stato notificato oltre il termine ordinario facendo leva su una denuncia penale tardiva, il contribuente può contestare la tempestività dell'accertamento e chiederne l'annullamento.
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