Cassazione Civile, Ordinanza n. 21128/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di GPL per il pagamento di un residuo corrispettivo relativo alla fornitura presso l'abitazione del debitore. L'opponente ha sostenuto di avere già pagato integralmente quanto richiesto e, in via subordinata, ha contestato il quantum perché calcolato sulla base di aumenti di prezzo applicati unilateralmente dal fornitore in forza di una clausola contrattuale che autorizzava la variazione del prezzo al mutare di elementi del costo del GPL. In primo grado l'opposizione è stata rigettata; in appello il debitore ha censurato la decisione per violazione della disciplina sulle clausole vessatorie del Codice del consumo e per omesso esame di documenti probatori relativi ai pagamenti effettuati. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato l'erronea esclusione della vessatorietà della clausola di ius variandi del prezzo, lamentando la genericità della previsione e l'impossibilità per il consumatore di conoscere preventivamente l'aumento; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omesso esame di tre bollettini postali prodotti per dimostrare il pagamento di specifiche fatture. La società resistente ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di prova dei poteri di rappresentanza di chi aveva conferito il mandato difensivo. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata ed era comunque proposto in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché i documenti invocati erano stati esaminati dai giudici di merito, che ne avevano escluso l'efficacia probatoria, sicché la censura di omesso esame era inconferente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e, per la stessa ragione, non sono state liquidate le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1469-bis c.c.
art. 1469-bis, 3° comma, n. 11
richiamato come precedente disciplina delle clausole vessatorie, poi trasfusa nel Codice del consumo
art. 33, comma 2, lett. m), D.lgs. n. 206/2005
la clausola che consente variazioni unilaterali del prezzo è scrutinata alla luce della disciplina sulle clausole vessatorie; l'eventuale eccessivo aumento non comporta di per sé nullità della pretesa, ma può legittimare il recesso del consumatore
art. 33, comma 2, lett. o), D.lgs. n. 206/2005
richiamato come norma che, secondo la sentenza di merito, può consentire il recesso senza oneri in caso di sproporzione del prezzo
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
invocato per censurare violazione di legge e omesso esame di fatti/documenti; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorrente non offre elementi per mutare orientamento
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale è ravvisabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come fonte dell'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone le ragioni della decisione; non occorre confutare espressamente ogni argomento di parte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di clausole che attribuiscono al professionista il potere di variare unilateralmente il prezzo in un contratto con il consumatore, l'eventuale aumento eccessivo e non giustificato non incide automaticamente sulla validità della pretesa creditoria, ma può costituire il presupposto per l'esercizio del diritto di recesso del consumatore, salvo che le parti abbiano predeterminato il limite oltre il quale la variazione diviene illegittima.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura deve investire la reale base argomentativa della decisione, non una ricostruzione diversa e astratta della controversia.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione non coincide con il semplice dissenso sulla valutazione delle prove: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo una motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- La deduzione di omesso esame di documenti è inammissibile quando i documenti risultano comunque esaminati dal giudice di merito, il quale li abbia ritenuti non decisivi o superati da altre risultanze probatorie; la censura deve confrontarsi con tale specifica ratio decidendi.
- In sede di legittimità, la conformità della decisione impugnata a un orientamento giurisprudenziale consolidato può giustificare l'inammissibilità del motivo quando il ricorrente non offra argomenti idonei a sollecitare un mutamento di indirizzo.
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