Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36079/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'associazione aveva impugnato il diniego di rimborso di IRPEG per lire 182.000.000, richiesto prima con dichiarazione dei redditi e poi con istanza amministrativa. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato la decisione ritenendo tempestiva la dichiarazione e, comunque, applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione per il credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che per il rimborso di versamenti diretti dovesse applicarsi la decadenza di 18 mesi dell'art. 38 e non la prescrizione decennale; (2) violazione dell'art. 9 d.P.R. 600/1973, contestando la tempestività della dichiarazione e sostenendo che lo statuto imponeva l'approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, con conseguente tardività e omessa dichiarazione; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando un'asserita inversione dell'onere della prova in tema di rimborso d'imposta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, censurava in realtà l'interpretazione dello statuto dell'ente, attività riservata al giudice di merito e non censurabile se non nei limiti dei criteri ermeneutici o del vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo perché, una volta accertato che la dichiarazione conteneva la richiesta di rimborso del credito d'imposta, non trovava comunque applicazione la decadenza dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 ma l'ordinaria prescrizione decennale; difettava quindi l'interesse a censurare il richiamo operato dalla CTR all'art. 37. Infine, ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la CTR non aveva affatto statuito sul riparto dell'onere della prova, ma solo sulla questione della decadenza/prescrizione del diritto al rimborso. La soccombente Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per censurare una ricostruzione di fatto o l'interpretazione di una clausola statutaria riservata al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    La Corte esclude che le censure della ricorrente integrassero un vero vizio di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    rimborso afferente "ritenute dirette"

    Nel caso concreto il richiamo a questa norma è stato ritenuto comunque non decisivo, poiché il credito esposto in dichiarazione era soggetto all'ordinaria prescrizione decennale e non alla decadenza dell'art. 38.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine decadenziale di diciotto mesi

    La Corte ribadisce che, quando il credito d'imposta è chiesto in dichiarazione, non si applica il termine decadenziale previsto da questa disposizione.

  • art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti

    L'interpretazione della tempestività della dichiarazione dipendeva dalla corretta lettura dello statuto dell'ente quanto al termine di approvazione del bilancio; la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché attaccava un accertamento di fatto/interpretazione statutaria.

  • art. 2364 c.c.

    L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

    Serve come parametro legale per individuare il termine di approvazione del bilancio in mancanza di diversa previsione statutaria o per valutare se lo statuto lo abbia validamente modificato.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito per imposte evidenziato in dichiarazione, ai fini del rimborso, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che la CTR abbia invertito l'onere probatorio; il motivo è inammissibile perché fondato su una lettura inesatta della motivazione impugnata.

  • art. 91, primo comma, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

    Le spese sono poste a carico dell'Agenzia, risultata soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l'ente pubblico ricorrente, esentato mediante prenotazione a debito.

  • art. 1324 c.c.

    Le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali come lo statuto di un ente.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Le censure interpretative sugli atti negoziali o unilaterali devono essere formulate come violazione dei canoni ermeneutici o come vizio motivazionale, non come mera contrapposizione di letture alternative.

Massime di principio

  • Quando il contribuente indica in dichiarazione un credito d'imposta e ne chiede il rimborso, la dichiarazione stessa vale come istanza di rimborso e rende applicabile, in linea generale, l'ordinario termine di prescrizione decennale, non il termine di decadenza previsto per le ipotesi in cui manchi tale indicazione.
  • La censura di legittimità che investe l'interpretazione di uno statuto o di un atto unilaterale non è ammissibile se viene proposta come semplice violazione di legge, quando in realtà mira a sostituire una diversa lettura del testo rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • L'interpretazione dello statuto di un ente, quale atto unilaterale, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni ermeneutici.
  • L'interesse a impugnare sussiste solo se la censura può incidere concretamente sulla decisione; è inammissibile il motivo che attacca una ratio non decisiva o una norma che, nel caso concreto, è comunque inapplicabile.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede una reale contestazione del riparto dell'onere probatorio; è inammissibile se la sentenza impugnata non ha affatto affrontato quel tema ma si è pronunciata su un diverso profilo, come decadenza o prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.