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Sentenza

Sentenza n. 11071/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., 1) del provvedimento di diniego parziale del 06.03.2026 prot. 1224, sulla richiesta di accesso agli atti del Prof. Leonardi del 04.02.2026; 2) del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti che parte ricorrente ha presentato tramite pec del 04.02.2026, serbato: 2a) dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 2b) dal Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale MUR, 2c) dal Ministero dell’Università e della Ricerca - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, 2d) dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in persona del legale rappresentante pro tempore; 2e) dal CINECA - Consorzio Interuniversitario; 3) di ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi connessi e/o consequenziali, ivi compresa, ove occorra, la nota del 25.03.2026 prot. 2028 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica ha trasmesso la documentazione; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione amministrativa richiesta il 04.02.2026, con ordine ai soggetti intimati di procedere con l’ostensione e l’estrazione di copia.

Giustizia amministrativa202604426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale sull'istanza di accesso ai log e alla documentazione tecnica della piattaforma informatica utilizzata per la domanda di Abilitazione Scientifica Nazionale, nonché silenzio-rigetto sulle parti dell'istanza non definite

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura per l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di prima fascia, sosteneva che la piattaforma informatica gestita da CINECA non avesse acquisito tre pubblicazioni scientifiche risalenti al periodo 2010-2015, con conseguente mancato raggiungimento dei valori-soglia necessari per l'abilitazione. Dopo avere contestato separatamente il mancato accoglimento delle proprie segnalazioni sul presunto malfunzionamento, presentava istanza di accesso ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo: i log degli accessi e delle operazioni compiute dal proprio account nel periodo 1 maggio-15 novembre 2025; i log relativi a eventuali malfunzionamenti o errori nel caricamento delle pubblicazioni; la documentazione tecnica concernente le regole di validazione, i vincoli temporali e gli eventuali messaggi di errore o blocco della piattaforma. Il Ministero accoglieva parzialmente l'istanza, fornendo i log relativi al periodo di effettiva creazione e trasmissione della domanda, dal 5 ottobre al 6 novembre 2025, e negando l'accesso ai restanti documenti sul presupposto che non fossero esistenti. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della parziale ostensione e chiedeva l'accertamento del diritto all'accesso e l'ordine di esibizione integrale della documentazione. Il Ministero eccepiva la duplicazione con altro giudizio e il difetto di interesse, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'istanza fosse stata adeguatamente evasa. Quanto ai log, ha considerato legittima la limitazione al periodo compreso tra la creazione e l'invio della domanda, poiché anteriormente al 5 ottobre 2025 la domanda non esisteva e, quindi, non potevano esistere log riferibili a quella specifica pratica. Quanto ai log relativi a malfunzionamenti o errori, il Collegio ha valorizzato la relazione di CINECA e la documentazione depositata dal Ministero, dalle quali non risultavano errori tecnici: il sistema aveva consentito il caricamento e la rimozione di due pubblicazioni, mentre la terza non risultava mai caricata. La richiesta non poteva pertanto imporre l'esibizione di documenti inesistenti né trasformarsi in un'indagine esplorativa sull'operato dell'amministrazione. Quanto alla documentazione tecnica, il Ministero aveva indicato le disposizioni del bando e del decreto ministeriale applicabili e aveva chiarito che non esisteva alcuna preclusione informatica al caricamento di pubblicazioni del periodo 2010-2015. Il TAR ha quindi escluso la violazione del diritto di accesso e ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    il diritto di accesso ha ad oggetto documenti esistenti e non può costringere l'Amministrazione a un’attività di elaborazione dati o alla creazione di documenti non presenti nel proprio archivio

    L'accesso documentale riguarda documenti amministrativi esistenti e non impone all'amministrazione di creare nuovi documenti, elaborare dati o svolgere un'attività di indagine esplorativa.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    La nozione di documento amministrativo presuppone l'esistenza materiale del documento presso l'amministrazione; non è ostensibile un documento relativo a un evento tecnico che non risulta essersi verificato.

  • art. 3-nonies d.l. n. 45/2025

    Norma istitutiva del sesto quadrimestre della procedura ASN cui aveva partecipato il ricorrente; richiamata nella ricostruzione della fattispecie.

  • art. 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Disposizione richiamata in relazione alle pubblicazioni scientifiche e ai titoli da inserire nella domanda ASN.

  • art. 2, comma 4, lett. c), e art. 3, comma 1, del bando candidati ASN 2023-2025, d.d. n. 1796 del 27 ottobre 2023

    Disposizioni del bando richiamate dal Ministero per spiegare le regole della piattaforma e il caricamento delle pubblicazioni scientifiche valide ai fini degli indicatori.

  • art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), d.m. n. 589 dell'8 agosto 2018

    Disposizioni ministeriali richiamate come fonte dei criteri di validazione e dei vincoli applicati dalla piattaforma al caricamento delle pubblicazioni.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale presuppone l'esistenza e la disponibilità del documento presso l'amministrazione e non può essere utilizzato per imporre la creazione di documenti, l'elaborazione di dati o la ricostruzione di eventi non registrati.
  • La richiesta di accesso ai log informatici deve essere circoscritta al periodo e alle operazioni per le quali esista effettivamente una traccia documentale; non sono ostensibili log riferiti a una pratica non ancora creata o a un malfunzionamento che, secondo gli accertamenti dell'amministrazione, non si è verificato.
  • L'accesso documentale non può trasformarsi in un sindacato esplorativo sull'operato dell'amministrazione: quando l'amministrazione fornisce i documenti esistenti e chiarisce, sulla base degli accertamenti svolti, l'inesistenza dei documenti ulteriormente richiesti, il giudice non può ordinare un'ostensione meramente ipotetica.
  • L'amministrazione soddisfa l'obbligo di riscontro all'istanza di accesso anche mediante l'indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano il funzionamento della procedura informatica e mediante il chiarimento dell'inesistenza di specifiche preclusioni tecniche.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoCarriera degli studenti
RamiAccesso e trasparenzaIstruzione e università
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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