Sentenza n. 2611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 855/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva accertato il diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei aumenti periodici di stipendio nella base di calcolo
Esito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'ex dipendente della Polizia di Stato, collocato in congedo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile, aveva chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di stipendio del 2,50% previsti dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987. Il TAR Marche aveva accolto la domanda. L'INPS ha appellato la sentenza deducendo l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione e la violazione dell'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973, sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla cessazione dal servizio, momento in cui sarebbe sorto il diritto all'indennità di buonuscita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata la tesi dell'INPS secondo cui la prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla cessazione dal servizio. Richiamando l'orientamento della Sezione, ha affermato che il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione. Solo da tale momento il destinatario può rendersi conto dell'eventuale errore nella liquidazione del trattamento di fine servizio. Il Collegio ha escluso la necessità di rimettere la questione all'Adunanza plenaria. Le spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973
il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni
Il termine quinquennale di prescrizione non decorre dalla cessazione dal servizio, ma dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, poiché solo allora il destinatario può conoscere l'eventuale errore di liquidazione.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei aumenti periodici nella base di calcolo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per motivare il rinvio alla precedente sentenza della Sezione, ritenuta pertinente per la soluzione della controversia.
Massime di principio
- Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita, previsto dall'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973, decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, e non dalla cessazione dal servizio.
- La prescrizione della pretesa di riliquidazione del trattamento di fine servizio non può decorrere prima del momento in cui l'interessato sia posto concretamente in condizione di conoscere l'errore nella liquidazione; tale momento coincide con l'ordinativo di pagamento del credito principale o con la comunicazione del prospetto di liquidazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →