Cassazione Penale, Sentenza n. 2790/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso sollevava sei motivi: 1-2) censura della colpevolezza e del dolo contestato in relazione allincidenza di una crisi di liquidita aziendale e alla presunta impossibilita di versare le ritenute (violazione artt. 43 e 45-54 cod. pen.); 3) rilievo della declaratoria di incostituzionalita parziale (Corte Cost. n.175/2022) perche la prova non sarebbe potuta fondarsi sul solo Modello 770 e quindi mancherebbe la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti (art. 10-bis d.lgs. 74/2000); 4) contestazione della recidiva alla luce della depenalizzazione prevista dal d.lgs. n.8/2016 per importi inferiori a 10.000 euro; 5) richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.; 6) impugnazione della confisca prevista dallart. 12-bis d.lgs. 74/2000 sostenendo che vi era solo impegno di pagamento e richiesta di rateizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. E stata confermata la condanna pronunciata in primo grado: pena di 8 mesi di reclusione per il reato previsto dallart. 10-bis d.lgs. n.74/2000 per il mancato versamento di ritenute per euro 227.986,49 (fatto del 15/09/2016). E stata altresi confermata la confisca della somma pari allimporto delle ritenute non versate. La Corte ha ritenuto che: a) la prova non si fondava soltanto sul Modello 770 e risultavano ritenute anche da certificazioni, quindi la declaratoria di incostituzionalita non ha comportato lassoluzione automatica; b) la dedotta crisi di liquidita non e stata provata in modo tale da escludere il dolo o integrare una forza maggiore non imputabile al ricorrente; c) la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e stata correttamente applicata dopo valutazione concreta ai sensi dellart. 133 cod. pen.; d) le sanzioni sostitutive sono state legittimamente negate per la pericolosita sociale desumibile dal complesso dei precedenti e dalle pregresse esperienze di sanzione; e) la confisca e stata confermata perche non risultava ladempimento delle rate concordate. Consegue la condanna alle spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte ha richiamato linterpretazione post declaratoria di incostituzionalita (Corte Cost. n.175/2022): per la fattispecie di omesso versamento e necessario che le ritenute non versate risultino da certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti; non e sufficiente il solo Modello 770 salvo comprovazione aliunde del rilascio delle certificazioni
art. 43 cod. pen.
Richiamato dalla difesa con riferimento allimputabilita e alle cause di esclusione della responsabilita. La Corte ha ritenuto che limputato non ha provato limpossibilita assoluta di adempiere e quindi non opera lesclusione di responsabilita
artt. 45-54 cod. pen.
Norme richiamate dalla difesa in tema di elementi soggettivi e condizioni che escludono la responsabilita. La Corte ha ritenuto insussistenti le circostanze invocate a giustificazione dellomissione
art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena e valutazione della recidiva: la Corte ha applicato una valutazione concreta del rapporto tra pregressi precedenti e il reato attuale per rilevare la recidiva come indice di pericolosita
art. 20-bis cod. pen.
Norma sulle sanzioni sostitutive: la Corte territoriale ha motivatamente escluso la loro applicazione sulla base di una prognosi negativa derivante da plurimi e gravi precedenti e dallesperienza di pene sostitutive gia fruite
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Disciplina della confisca tributaria: la confisca e risultata legittima poiche il contribuente non aveva ottemperato alle rate concordate, e la norma collega linoperativita della confisca al mancato rispetto degli impegni di pagamento assunti
d.lgs. n. 158 del 2015
La modifica introdotta che consentiva di basare la prova sul Modello 770 e stata in parte dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. n.175/2022; la Corte di Cassazione ha quindi riaffermato che la modifica non vale a esonerare laccusa dallonere di provare il rilascio delle certificazioni
Corte Cost. sent. n. 175 del 14/07/2022
Ha dichiarato lincompatibilita costituzionale di parte della modificazione del 2015; la Cassazione ha richiamato la decisione per precisare i limiti probatori e i criteri interpretativi applicabili
Sezioni Unite, sent. n. 24782 del 22/03/2018
Giurisprudenza richiamata per il principio che, ai fini della prova dellomesso versamento di ritenute certificate, non e sufficiente il Modello 770 ma occorre comprovare il rilascio delle certificazioni anche con elementi aliunde
d.lgs. n. 8 del 2016
Norma di depenalizzazione richiamata dalla difesa (soglia 10.000 euro per alcune fattispecie); la Corte ha osservato che la semplice esistenza di precedenti per reati depenalizzati non esclude di per se la valutazione della recidiva senza la prova delleffettiva incidenza sulla configurazione della recidiva
Massime di principio
- Dopo la Corte Cost. n.175/2022, per la fattispecie di omesso versamento di ritenute ai sensi dellart. 10-bis d.lgs. 74/2000 la prova non puo basarsi esclusivamente sul Modello 770: e necessario comprovare il rilascio delle certificazioni ai sostituiti con elementi aggiuntivi
- La crisi di liquidita o le difficolta economiche dellimpresa non escludono automaticamente il dolo: e onere della difesa allegare e provare che sono state poste in essere tutte le misure possibili, anche a danno del patrimonio personale, e che limpossibilita di adempiere e stata assoluta e non imputabile allimprenditore
- La recidiva va valutata concretamente ai sensi dellart. 133 cod. pen., con analisi del nesso tra precedenti e reato attuale; la depenalizzazione di alcuni reati non cancella automaticamente gli effetti ai fini della recidiva senza prova specifica
- La concessione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis puo essere negata per ragioni di pericolosita sociale o per inefficacia di precedenti misure sostitutive: il giudice deve motivare la prognosi negativa
- La confisca tributaria disciplinata dallart. 12-bis d.lgs. 74/2000 e subordinata allinosservanza degli impegni di pagamento assunti: rateizzazione o semplice impegno non impediscono la confisca se ladempimento non e avvenuto
- La prescrizione del reato va calcolata secondo le regole combinate (es. artt. 99, 157, 161 cod. pen.) e, in ipotesi di piu anni e reati con termine massimo di prescrizione, occorre verificare la decorrenza concreta; non e sufficiente una mera affermazione della prescrizione senza computo puntuale
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