Cassazione Penale, Sentenza n. 15063/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per traffico di stupefacenti e associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 73 d.P.R. 309/1990), denunciando: 1) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla configurazione dell'associazione (art. 74), con la tesi che gli elementi probatori fossero insufficienti e meramente adesivi alla motivazione di primo grado; 2) omessa o insufficiente valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 (richiesta da Elalami Rachid, per dichiarazioni confessorie e collaborazione investigativa); 3) vizio motivazionale sulla determinazione della pena e sulla concessione parziale delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. (per Said e Abdelmajid).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, o li ha respinti, nella maggior parte dei profili: ha ritenuto inammissibili i ricorsi (o le censure) rispetto alla contestata configurazione dell'associazione ex art. 74 per la maggior parte degli imputati, confermando la valutazione dei fatti basata su intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri di ingenti quantitativi di droga, video riprese e ammissioni degli imputati; ha respinto le doglianze relative alla non massima estensione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) per Said e Abdelmajid; tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Elalami Rachid sul secondo motivo, perché la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione (neppure implicita) circa la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990: la sentenza è stata annullata limitatamente a quel punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame su tale profilo. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti soccombenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede, oltre al numero minimo di partecipanti e al programma criminoso, un elemento organizzativo ("quid pluris") costituito da struttura stabile e ripartizione di ruoli. La Corte ha ritenuto sussistente tale elemento sulla base della continuità delle condotte, della ripartizione dei ruoli, della disponibilità di basi e mezzi logistici e del linguaggio convenzionale.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma sulla detenzione e cessione di stupefacenti (reati-fine). La Corte territoriale ha confermato la responsabilità individuale per i reati-fine sulla base di intercettazioni, sequestri e ammissioni.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7
Circostanza attenuante prevista per chi collabora; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia motivato adeguatamente circa la richiesta di riconoscimento di tale attenuante per Elalami Rachid, annullando la sentenza su questo punto e rinviando per nuovo esame.
codice penale, art. 385
Reato di evasione contestato in relazione a specifici capi di imputazione; confermato in funzione delle risultanze processuali.
codice penale, art. 110
Concorso di persone nel reato citato quale parametro di confronto: la differenza rispetto all'art. 74 risiede nella mancanza del requisito organizzativo; la Corte ha spiegato che qui è presente il "quid pluris" organizzativo richiesto dall'art. 74.
codice penale, art. 62-bis
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che, pur riconoscendo le attenuanti, ne ha limitato l'estensione massima per la reiterazione delle condotte (discrezionalità nella commisurazione della pena non sindacabile in Cassazione salvo illogicità o arbitrarietà).
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito può utilizzare gli stessi elementi fattuali per la determinazione della pena base e per graduare le attenuanti, trattandosi di valutazioni discrezionali.
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Limiti di motivazione in ricorso per Cassazione: i motivi devono essere esposti nei limiti stabiliti; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che si risolvono in una mera diversa lettura del compendio probatorio.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; impiegata per motivare la somma equitativamente disposta.
Massime di principio
- La qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) richiede, oltre alla pluralità di soggetti e al programma criminoso, la prova dell'elemento organizzativo (struttura, ripartizione di ruoli, mezzi logistici); elementi come rapporti familiari, continuità, linguaggio convenzionale e basi/logistica possono essere valorizzati insieme per ricostruire il "quid pluris".
- In sede di legittimità la Corte non sostituisce la propria valutazione del merito salvo errori di diritto o vizii di motivazione: una diversa interpretazione non è sufficiente per ottenere l'annullamento quando la Corte d'appello ha reso motivazione ampia e coerente.
- Se il giudice d'appello omette di motivare (anche implicitamente) su una specifica richiesta di attenuante prevista dalla legge, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo esame sul punto; quindi le richieste di attenuanti devono essere esaminate e motivate esplicitamente.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale: il giudice di merito può modulare la riduzione della pena in relazione alla gravità, alla reiterazione e al numero di cessioni; una non concessione nella misura massima non costituisce di per sé vizio di motivazione se adeguatamente spiegata.
- Nei processi con rito abbreviato le prove utilizzabili sono limitate e la valutazione del materiale a disposizione (intercettazioni, sequestri, ammissioni, servizi di osservazione e video) acquista rilievo decisivo; la parte difensiva deve evidenziare elementi di diritto o omissioni motivazionali rilevanti per la Cassazione, non solo una rivalutazione fattuale.
- Quando si contesta l'esistenza del vincolo associativo è utile specificare, oltre alla critica degli elementi probatori, quale elemento strutturale manchi (es. assenza di ripartizione di ruoli, di logistica comune o di coordinamento) e dimostrare alternative coerenti; le censure vaghe o generiche sono spesso dichiarate inammissibili.
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