Sentenza n. 333/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 marzo 2024, per l’annullamento: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale e determinazione dirigenziale che fissavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali marittimi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva proposto un'azione di accertamento, chiedendo in via principale di riconoscere che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non soggetto ai principi europei di trasparenza e concorrenza, alla direttiva 2006/123/CE, all'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Con motivi aggiunti aveva impugnato la delibera della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, concernenti la fissazione al 31 dicembre 2024 del termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali marittimi. Chiedeva inoltre, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità. La ricorrente ha successivamente dichiarato, in data 23 dicembre 2025, di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stessa ricorrente ha chiesto la declaratoria del difetto sopravvenuto di interesse. Il giudice non ha esaminato nel merito le questioni relative alla durata delle concessioni demaniali marittime, all'applicazione della direttiva 2006/123/CE, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, ai principi dell'Adunanza plenaria né alla richiesta di rilascio di nuovi titoli concessori. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche considerando la non opposizione del Comune di Viareggio alla compensazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a.
La norma è richiamata dalla ricorrente a fondamento delle domande di accertamento e condanna, ma non è stata esaminata dal giudice a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022
La disposizione è stata contestata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha valutato l'applicabilità o la legittimità.
art. 36 cod. nav.
rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav.
La norma è stata indicata quale base normativa dei titoli concessori richiesti, senza essere esaminata nel merito.
d.l. n. 400/1993
rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i.
La normativa è stata richiamata dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di rilascio dei titoli concessori, senza decisione di merito.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della disciplina nazionale, ma la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
La disposizione è stata invocata a tutela della posizione patrimoniale della ricorrente, senza esame giudiziale per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle questioni di merito dedotte.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice amministrativo l'esame delle domande di accertamento, annullamento o condanna formulate nel giudizio, comprese le questioni di compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea e le eventuali questioni di legittimità costituzionale.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti, soprattutto quando la parte resistente non si opponga alla compensazione.
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