Cassazione Penale, Ordinanza n. 13052/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo la violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. per il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni nel giudizio di appello. La nullità era stata già eccepita dinanzi alla Corte d'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché, secondo le Sezioni Unite, il nuovo termine di quaranta giorni si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024; poiché l'impugnazione contro la sentenza di primo grado era anteriore, la censura non poteva essere accolta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la dedotta nullità in applicazione del principio delle Sezioni Unite sull'operatività temporale dell'art. 601, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, c.p.p.
Il termine a comparire di quaranta giorni nel giudizio di appello, introdotto dalla riforma, si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024.
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È la disposizione che ha modificato l'art. 601, comma 3, c.p.p. introducendo il termine di quaranta giorni per la comparizione in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va applicata se la parte ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 4124 del 27/06/2024, Rv. 287095 - 01
Le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p. si applica solo agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.
Massime di principio
- La violazione del nuovo termine di quaranta giorni per comparire in appello non integra causa di nullità quando l'atto di impugnazione sia stato proposto prima della data di decorrenza fissata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando una censura di ricorso si pone in contrasto con un principio già chiarito dalle Sezioni Unite, essa può essere qualificata come manifestamente infondata e determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Le modifiche al termine a comparire nel giudizio di appello hanno efficacia solo per gli atti di impugnazione successivi alla data di entrata in vigore/operatività individuata dalla Corte di cassazione, non potendo essere retroattivamente applicate ai gravami già proposti.
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