Sentenza del 30/05/2017 n. 3865 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Ottemperanza - Sentenza che dichiara decadenza da rateazione per tardivo pagamento di rate - Nuova iscrizione a ruolo - Esclusione - Scomputo di importi pagati - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che la decadenza dalla rateazione non impone all'Ufficio una nuova iscrizione a ruolo del tributo. Le somme già iscritte possono continuare a essere riscosse, ma devono essere ricalcolate detraendo gli importi già pagati e quelli riconosciuti come non dovuti in esecuzione della sentenza. L'ottemperanza consiste quindi nello scomputo delle somme versate, non nella formazione di un nuovo ruolo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la riscossione di somme già pagate e chiedeva l'esatta esecuzione della sentenza che aveva parzialmente accolto il ricorso contro la cartella, ritenendo illegittima la pretesa per la parte corrispondente agli importi già versati. Nel frattempo, la società era decaduta dal beneficio della rateazione a causa del tardivo pagamento delle prime due rate del piano di rientro.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario in materia di ottemperanza
L'esecuzione della sentenza deve rendere effettivo il comando giudiziale, anche mediante il ricalcolo del debito e lo scomputo degli importi già pagati, senza necessità di una nuova iscrizione a ruolo quando il titolo originario resta valido per la parte dovuta.
Disciplina della rateazione dei tributi e della decadenza dal beneficio
Il tardivo pagamento delle prime due rate può determinare la decadenza dal piano rateale, ma tale decadenza incide sulle modalità e sui termini di pagamento e non elimina l'obbligo di detrarre dal debito gli importi già versati o giudizialmente riconosciuti come non dovuti.
Massime di principio
- La decadenza da una rateazione non comporta automaticamente la necessità di un nuovo ruolo: il ruolo già formato può essere utilizzato per riscuotere il residuo effettivamente dovuto.
- In sede di ottemperanza, l'Amministrazione deve adeguare contabilmente la pretesa alla sentenza, sottraendo tutti gli importi già pagati o dichiarati non dovuti.
- Il contribuente può contestare l'eventuale riscossione di somme già versate anche se è decaduto dalla rateazione; la decadenza non legittima una duplicazione del pagamento.
- L'esecuzione della sentenza richiede un prospetto aggiornato del debito, con indicazione di imposta, pagamenti effettuati, somme annullate, interessi e residuo da riscuotere.
- La riscossione può proseguire per la parte non annullata e non pagata, mentre deve essere eliminata o ridotta per la parte già soddisfatta o riconosciuta illegittima.
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