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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20791/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e altre imposte relativi agli anni 2003-2004, emessi all’esito di una verifica fiscale. In origine i verificatori avevano ritenuto che, sotto la forma della ditta individuale, operasse in realtà una società di fatto; tale impostazione era stata però già respinta nei precedenti giudizi. Successivamente l’Ufficio, utilizzando il PVC formatosi in quella verifica, aveva emesso nuovi avvisi nei confronti della ditta individuale. La contribuente aveva impugnato gli avvisi; la CTP aveva respinto i ricorsi, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo illegittimo l’accertamento perché fondato acriticamente su un PVC riferito a un soggetto diverso e formalmente inesistente rispetto alla ditta individuale. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul processo tributario e sulle notificazioni, sostenendo che i ricorsi originari fossero tardivi e quindi inammissibili, poiché notificati oltre il termine di 60 giorni; ha inoltre censurato l’omessa considerazione di tale questione da parte dei giudici di merito. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla tempestività dei ricorsi introduttivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia. Ha osservato che la questione della tardività dei ricorsi introduttivi, già prospettata in primo grado e non esaminata espressamente dal giudice, non poteva essere riproposta in appello come mera eccezione ex art. 346 c.p.c., ma richiedeva un appello incidentale, trattandosi di questione di rito pregiudiziale. Ha quindi confermato l’impostazione della CTR nella parte in cui non ha dato rilievo alla pretesa tardività dedotta dall’Ufficio. Quanto al controricorso della contribuente, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di prova della notificazione, mancando il deposito della ricevuta di ritorno richiesta per la notificazione a mezzo posta. Il ricorso principale è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sul termine per proporre ricorso nel processo tributario; la tardività dedotta dall’Ufficio avrebbe dovuto essere fatta valere con apposita impugnazione se già oggetto di mancata decisione o decisione implicita in primo grado

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo dell’Agenzia in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni tributarie

  • art. 82 L. 20 novembre 1982 n. 890

    richiamato in tema di notificazioni a mezzo posta e prova del perfezionamento della notificazione

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare un error in procedendo legato alla mancata considerazione dell’eccezione di tardività

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    invocato in via subordinata per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per affermare che le questioni di rito devono essere esaminate prima del merito

  • art. 346 c.p.c.

    ritenuto non sufficiente, nel caso di questione di rito già decisa o implicitamente respinta, a sostituire l’appello incidentale

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno e alla necessità di impugnazione puntuale delle questioni già decise

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per l’onere di notificazione del controricorso e per la conseguente inammissibilità in difetto di prova della notifica

Massime di principio

  • Se una questione di rito pregiudiziale è stata espressamente o implicitamente decisa dal primo giudice, la parte che intenda riproporla in appello non può limitarsi alla mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., ma deve proporre appello incidentale, poiché altrimenti la censura resta preclusa.
  • La riproposizione in appello di un’eccezione di rito non equivale a impugnazione del modo in cui il primo giudice ha deciso la questione; occorre una critica specifica della decisione di primo grado attraverso il mezzo di impugnazione corretto.
  • Quando la notificazione a mezzo posta deve essere provata in giudizio, il documento decisivo è la ricevuta di ritorno della raccomandata, o il suo duplicato in caso di smarrimento o distruzione; in mancanza, la notificazione non è dimostrata e l’atto processuale collegato può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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