Cassazione Civile, Ordinanza n. 13434/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da un contribuente, di una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti erariali e previdenziali. In primo grado la domanda era stata trattata come contestazione della mancata notifica degli atti contenuti nell’estratto di ruolo; il Tribunale, accogliendo l’appello dell’agente della riscossione, aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo documentata la notifica degli atti. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre censure: 1) nullità della sentenza/procedimento per non avere il Tribunale rispettato l’ordine di esame delle questioni, affrontando prima giurisdizione e competenza, in asserita violazione dell’art. 276 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 e 93 c.p.c., sostenendo che la causa non era un’impugnazione dell’estratto di ruolo ma un accertamento negativo della notificazione delle cartelle, con conseguente errata determinazione del valore della causa; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella correttezza o meno delle notifiche delle cartelle. La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di carenza di interesse all’impugnazione, poiché molti atti risultavano già annullati automaticamente in base al d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorrente, quale attore soccombente nel merito, non era legittimato a dolersi del difetto di giurisdizione o di competenza del giudice da lui adito; inoltre tali questioni erano state dedotte dall’Agenzia in appello, sicché l’eventuale legittimazione all’impugnazione spettava alla controparte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto la veste della violazione di legge, a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito circa la qualificazione della domanda come impugnazione di estratti di ruolo e cartelle non validamente notificate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la sentenza impugnata aveva espressamente affermato la documentazione della notifica di tutte le cartelle e degli avvisi di addebito, escludendo l’omesso esame denunciato. In aggiunta, la Corte ha osservato che difettava comunque l’interesse all’impugnazione in relazione a numerosi atti già annullati automaticamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell’ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità processuale è inammissibile quando mira in realtà a contestare l’ordine di esame delle questioni o la legittimazione all’impugnazione senza un effettivo vizio processuale rilevante.
art. 276 c.p.c.
L’asserita violazione dell’ordine logico delle questioni non fonda, di per sé, una nullità deducibile se non si traduce in un vizio processuale effettivo.
art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La doglianza sul valore della causa non può essere veicolata come violazione di legge quando tende a sovvertire la qualificazione fattuale della domanda compiuta dal giudice di merito.
art. 93 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese e alla determinazione del valore della controversia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non è utilizzabile per ottenere un riesame del contenuto della domanda o della qualificazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è escluso quando il giudice abbia espressamente considerato il fatto dedotto, come la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
art. 380-bis c.p.c.
Ha consentito la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
È stata applicata una condanna equitativa per responsabilità aggravata, parametrata alle spese di lite.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata disposta la condanna al versamento di una somma in favore della cassa ammende per la proposizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.l. n. 119/2018
È stato richiamato quale fonte dell’annullamento automatico di molte delle cartelle e degli avvisi, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione.
Massime di principio
- L’attore soccombente nel merito non è legittimato a impugnare la sentenza per lamentare il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice da lui stesso adito, poiché rispetto a una decisione che affermi la potestas iudicandi non vi è soccombenza su quel capo.
- La qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito costituisce un apprezzamento di fatto: in cassazione non può essere rimessa in discussione mediante una censura formalmente costruita come violazione di legge, salvo che la questione si traduca in un vero vizio di nullità processuale o di ultrapetizione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto dedotto risulti espressamente considerato nella motivazione della sentenza impugnata.
- L’impugnazione è inammissibile anche per difetto di interesse quando, prima del giudizio di legittimità, gli atti impugnati risultino già privi di efficacia per annullamento automatico o altra causa estintiva del preteso credito.
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