Sentenza n. 16817/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del parere della Sovrintendenza Capitolina – Direzione interventi su Edilizia Monumentale – Servizio Coordinamento Gestione del Territorio – Carta dell’Agro, Forma Romae e Carta per le Qualità in data 25 luglio 2023 (prot. RI/2023/0025418) recante in oggetto “Parere in assentibilità ai sensi dell’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Vigente. Immobile sito in Roma -OMISSIS- n. 12/D, piano settimo e piano ottavo, interni 2 e 2bis (Municipio I)”, con il quale la citata sovrintendenza – senza avere esperito alcuna adeguata istruttoria, senza alcuna adeguata motivazione e contravvenendo al disposto normativo – ha dichiarato “non assentibile” l’intervento - eseguito sicuramente in data antecedente al 14 dicembre 1963 e molto probabilmente quasi sicuramente, stante le caratteristiche della struttura in cemento armato, contestualmente alla costruzione dell’edificio - consistente nella “realizzazione di lucernario con vetro fisso, non apribile, a filo della falda del tetto” nel contempo chiedendo al Municipio I di Roma Capitale di intimare il ripristino dello status quo ante mediante la rimozione del lucernario e la ricostituzione del manto di copertura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Sovrintendenza Capitolina sulla sanabilità, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, di un lucernario con vetro fisso a filo della falda del tetto, con richiesta al Municipio I di intimare il ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato il parere negativo relativo alla sanabilità di un lucernario realizzato sul tetto dell’immobile, sostenendo che l’intervento risalisse almeno al 1963 e probabilmente alla costruzione dell’edificio. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ed errata valutazione dei presupposti di fatto, nonché violazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 6 l. 241/1990, assumendo che la Sovrintendenza avesse negato l’assentibilità senza adeguati accertamenti. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere, errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità, sostenendo che il lucernario fosse un’opera unica, anche per caratteristiche strutturali e valore storico, e che la sua assentibilità non avrebbe costituito un precedente replicabile. Ha inoltre sostenuto la compatibilità estetico-ambientale dell’opera e la mancanza di pregio architettonico dell’edificio, realizzato intorno al 1960, rispetto ai fabbricati circostanti più antichi. La domanda cautelare era stata respinta nel 2023 per l’assenza di provvedimenti attualmente afflittivi.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso. Quanto alla contestazione di difetto di istruttoria e all’asserita incompatibilità dell’intervento, rileva che l’immobile è censito nella Carta per la Qualità del PRG tra le morfologie degli impianti urbani dell’espansione otto-novecentesca con progetto unitario e disegno regolare. La tutela riguarda quindi anche edifici di tipologia diversa, comprese le inclusioni successive, e la valutazione della Sovrintendenza poteva considerare l’effetto del lucernario sull’edificio e sull’impianto urbano tutelato. Il lucernario interrompe la continuità del manto di copertura e introduce un elemento episodico, frammentario, riflettente e matericamente estraneo; inoltre non risultano dimostrate imprescindibili esigenze funzionali, richieste dalla circolare della Sovrintendenza n. 2727/2019 per l’eventuale ammissibilità di lucernari. È respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990: il parere impugnato è endoprocedimentale e il preavviso di diniego, nella successiva fase di rilascio del titolo edilizio, compete all’Ufficio tecnico municipale. Il TAR osserva inoltre che la ricorrente ha presentato nel febbraio 2024 una memoria partecipativa chiedendo il riesame del parere. È infine respinta la censura sull’unicità dell’opera: secondo la relazione della Sovrintendenza non emergono caratteristiche di irripetibilità e l’assenso potrebbe consentire interventi analoghi sulle falde dello stesso edificio e di quelli limitrofi, in contrasto con i criteri di uniformità. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra -OMISSIS-, proprietaria di un immobile sito in Roma, -OMISSIS-, n. 12/D, piano settimo e ottavo, interni 2 e 2 bis, ha impugnato l’atto con il quale la Soprintendenza Capitolina ha reso parere negativo riguardo la sanabilità ex articolo 37 del TUE di un lucernario con vetro fisso, non apribile, a filo della falda del tetto, eseguito dichiarando l’intervento eseguito “non assentibile in quanto esso non è qualitativamente rispondente a criteri di uniformità ed omogeneità, interrompendo la continuità del manto di copertura, intaccandone la forma e la struttura che lo caratterizzano ab origine”.
La decisione esamina il parere negativo reso nell’ambito della richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 37, ma non formula una specifica interpretazione dei presupposti sostanziali di tale disposizione; il rigetto si fonda principalmente sulla tutela morfologica prevista dal PRG e sulla valutazione dell’impatto del lucernario.
art. 16, comma 10, NTA del PRG di Roma
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del parere positivo (cfr. secondo motivo di ricorso), è sufficiente osservare che la natura puramente endoprocedimentale del contestato parere della Soprintendenza, per come risultante dall’art. 16, comma 10, delle N.T.A. al P.R.G. - a tenore del quale “Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati” - vale ad escludere, in tale fase del procedimento, il preavviso di diniego, la cui emanazione spetta invero all’Ufficio Tecnico del Municipio nell’ambito del prosieguo dell’attività procedimentale di rilascio del richiesto titolo edilizio.
Il parere della Sovrintendenza previsto dall’art. 16, comma 10, è endoprocedimentale; il preavviso di diniego non deve essere emanato in questa fase dalla Sovrintendenza, spettando all’ufficio municipale competente nella successiva fase del procedimento edilizio.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del parere positivo (cfr. secondo motivo di ricorso), è sufficiente osservare che la natura puramente endoprocedimentale del contestato parere della Soprintendenza, per come risultante dall’art. 16, comma 10, delle N.T.A. al P.R.G. - a tenore del quale “Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati” - vale ad escludere, in tale fase del procedimento, il preavviso di diniego, la cui emanazione spetta invero all’Ufficio Tecnico del Municipio nell’ambito del prosieguo dell’attività procedimentale di rilascio del richiesto titolo edilizio.
L’obbligo di preavviso di rigetto non grava sulla Sovrintendenza rispetto al parere endoprocedimentale; la comunicazione compete all’ufficio municipale nel prosieguo del procedimento per il rilascio del titolo edilizio.
Massime di principio
- Quando il PRG inserisce un immobile in una morfologia urbana tutelata, la valutazione di compatibilità degli interventi può riguardare anche edifici con tipologie architettoniche diverse da quelle prevalenti e costruiti in epoche successive, se rientrano nel genus morfologico individuato dalla pianificazione.
- La valutazione di compatibilità di un intervento sul tetto può considerare l’effetto del manufatto non soltanto sulle facciate visibili dalla strada, ma anche sulla copertura quale componente dell’organismo edilizio e sul contesto urbano tutelato.
- Il parere della Sovrintendenza previsto dall’art. 16, comma 10, NTA del PRG è endoprocedimentale; in tale fase non compete alla Sovrintendenza il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, che spetta all’ufficio comunale competente nella successiva fase di rilascio del titolo edilizio.
- In base alla circolare della Sovrintendenza Capitolina n. 2727/2019 richiamata in sentenza, l’eventuale ammissibilità di lucernari sul manto di copertura presuppone la dimostrazione di reali esigenze funzionali e della compatibilità ambientale dell’intervento.
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