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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11351/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assegnataria)

La controversia

La cooperativa aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia la condanna della ricorrente al rilascio dell’immobile assegnatole, per morosità nel pagamento sia della quota dovuta per il riscatto del terreno su cui l’immobile era stato realizzato, sia degli oneri condominiali relativi al periodo 2004-2008. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata il 6 febbraio 2017, dichiarò inammissibile per tardività l’appello proposto il 9 febbraio 2015: ritenne che la notifica della sentenza di primo grado, spedita per raccomandata in Germania il 15 ottobre 2014 e restituita al mittente il 28 novembre 2014, avesse fatto decorrere il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull’interpretazione dell’art. 8 del regolamento CE n. 1393/2007, contestando che la possibilità di rifiutare l’atto presupponesse la presenza del destinatario e lamentando che sulla busta non fosse indicata, in tedesco, la natura giudiziaria dell’atto; con il secondo ha chiesto di chiarire se l’art. 19 del regolamento si applichi anche alla notifica di un provvedimento giudiziario ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione; con il terzo ha dedotto la violazione degli artt. 292 e 326 c.p.c., sostenendo che, essendo nulla la notifica postale, l’appello era tempestivo in base al termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, esaminando unitariamente i tre motivi per la loro connessione. Ha ritenuto superfluo il rinvio pregiudiziale sull’art. 8 del regolamento n. 1393/2007, poiché la destinataria, cittadina italiana, non avrebbe potuto rifiutare l’atto redatto nella lingua da lei compresa. Ha parimenti ritenuto superfluo il quesito sull’art. 19: alla luce dell’interpretazione del regolamento fornita dalla Corte di giustizia, la notifica della sentenza non era andata a buon fine ed era nulla. In particolare, il plico risultava restituito al mittente con la dicitura «non reclamè», sicché mancava la prova della ricezione effettiva e risultava, anzi, che la destinataria non aveva ritirato l’atto. La nullità della notifica escludeva la decorrenza del termine breve e imponeva di considerare quello lungo di sei mesi dalla pubblicazione, previsto dall’art. 327 c.p.c. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 3 luglio 2014, l’appello del 9 febbraio 2015 era tempestivo, tenuto conto del periodo di sospensione feriale di 46 giorni allora applicabile. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 14 Reg. CE n. 1393/2007

    la previsione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una formalità idonea alla notifica di un atto giudiziario in quanto tale modalità offre la garanzia che il destinatario riceva effettivamente la raccomandata contenente l’atto notificato

    La notificazione postale di un atto giudiziario secondo il regolamento presuppone garanzie idonee a consentire di ritenere che il destinatario abbia effettivamente ricevuto l’atto; il mezzo equivalente deve offrire un livello comparabile di certezza e affidabilità.

  • art. 8 Reg. CE n. 1393/2007

    nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe mai potuto rifiutare la notifica dell’atto, non essendo la stessa una cittadina straniera, ma una cittadina italiana residente all’estero (iscritta con conseguente inapplicabilità dell’art. 8 reg. cit., che consente di rifiutare l’atto oggetto di notifica solo se non redatto in una “lingua compresa dal destinatario” o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

    Il diritto di rifiutare l’atto previsto dall’art. 8 rileva quando l’atto non è redatto in una lingua compresa dal destinatario né nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto; nel caso deciso, la destinataria conosceva la lingua italiana in cui era redatto l’atto.

  • art. 19 Reg. CE n. 1393/2007

    Va, inoltre, rilevato che appare superfluo sottoporre alla Corte di Giustizia anche il secondo quesito proposto dalla ricorrente e ciò sul rilievo che, alla luce della normativa Eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia (organo cui è demandato specificamente tale compito), non sussiste alcun dubbio che, nel caso di specie, la notifica della sentenza di primo grado effettuata alla ricorrente non sia andata a buon fine ed è quindi affetta da nullità.

    La Corte non ha stabilito una regola generale sull’ambito di applicazione dell’art. 19: ha ritenuto superflua la questione interpretativa perché, sulla base della disciplina eurounitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia, la notificazione concreta era comunque nulla.

  • art. 325, comma 1, c.p.c.

    La nullità della notifica così effettuata comporta che, al fine di accertare la tempestività dell’appello, occorre considerare il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, di cui all’art. 327 c.p.c.

    Una notificazione nulla della sentenza non fa decorrere il termine breve d’impugnazione; la tempestività va valutata in relazione al termine lungo decorrente dalla pubblicazione.

  • art. 327 c.p.c.

    La nullità della notifica così effettuata comporta che, al fine di accertare la tempestività dell’appello, occorre considerare il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, di cui all’art. 327 c.p.c.

    Quando la notificazione della sentenza è nulla, il termine rilevante per l’impugnazione è quello lungo di sei mesi dalla pubblicazione, computato tenendo conto della sospensione feriale applicabile.

  • art. 292 c.p.c.

    la notifica della sentenza di primo grado effettuata alla ricorrente non sia andata a buon fine ed è quindi affetta da nullità.

    La Corte ha accolto la censura di nullità della notificazione della sentenza alla destinataria contumace residente all’estero, in quanto non risultava che l’atto le fosse pervenuto.

  • art. 326 c.p.c.

    La nullità della notifica così effettuata comporta che, al fine di accertare la tempestività dell’appello, occorre considerare il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, di cui all’art. 327 c.p.c.

    La nullità della notificazione impedisce che da essa decorra il termine breve per impugnare, rendendo applicabile il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.

  • art. 1 L. n. 742/1969

    Infatti, al momento della proposizione del predetto atto di impugnazione, il periodo di sospensione dei termini feriali era ancora di 46 giorni, atteso che D.L. n. 132 del 2014, art. 16, che al comma 1 ha modificato la L. n. 742 del 1969, art. 1, riducendo il periodo feriale a 31 giorni, ne ha stabilito la decorrenza dall’anno 2013.

    Per il computo della tempestività dell’appello nel caso concreto doveva applicarsi il periodo di sospensione feriale di 46 giorni, poiché la riduzione a 31 giorni era stata stabilita con decorrenza dall’anno 2013.

  • art. 16 D.L. n. 132/2014

    Infatti, al momento della proposizione del predetto atto di impugnazione, il periodo di sospensione dei termini feriali era ancora di 46 giorni, atteso che D.L. n. 132 del 2014, art. 16, che al comma 1 ha modificato la L. n. 742 del 1969, art. 1, riducendo il periodo feriale a 31 giorni, ne ha stabilito la decorrenza dall’anno 2013.

    La norma ha ridotto a 31 giorni il periodo di sospensione feriale, con decorrenza dall’anno 2013; nel caso concreto la Corte ha quindi considerato applicabile il periodo di 46 giorni.

Massime di principio

  • La notificazione postale transfrontaliera di un atto giudiziario deve offrire garanzie idonee a dimostrare la ricezione effettiva da parte del destinatario; un mezzo equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento è ammissibile solo se assicura un livello comparabile di certezza e affidabilità.
  • La restituzione al mittente del plico non ritirato, in assenza di prova che l’atto sia pervenuto effettivamente al destinatario, non consente di ritenere validamente notificata la sentenza e comporta la nullità della notificazione.
  • La medesima esigenza di tutela effettiva del diritto di difesa vale per la notificazione della sentenza a una parte contumace residente all’estero, affinché possa proporre tempestivamente impugnazione.
  • Quando la notificazione della sentenza è nulla, non decorre il termine breve d’impugnazione; la tempestività va verificata applicando il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza e computando la sospensione feriale pertinente.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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