Sentenza n. 1130/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1392/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1392/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1392/2024, passata in giudicato il 30 maggio 2025 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, rimasto non costituito, non ha dato esecuzione alle statuizioni del giudicato, comprese le somme eventualmente dovute e le spese legali liquidate dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'amministrazione e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, ove non pagate, le spese legali liquidate nel giudizio presupposto e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Ha inoltre nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con termine di ulteriori sessanta giorni e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere e predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio previsto, senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
- In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento, attivabile su istanza di parte.
- L'ordine di esecuzione del giudicato comprende le statuizioni economiche della sentenza presupposta, detratto quanto eventualmente già corrisposto, incluse le spese legali liquidate nel giudizio definito dal giudice ordinario, nonché le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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