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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35171/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di forniture rimaste insolute, successivamente revocato dal Tribunale su opposizione della società destinataria dei materiali. Il giudice di merito ha ritenuto che il credito della fornitrice fosse stato compensato con controcrediti vantati dall'opponente in ragione di vizi riscontrati nei beni forniti, formalizzati in note di debito. La Corte d'appello ha confermato, valorizzando il fatto che la fornitrice, ricevute le note di debito, non aveva contestato il contenuto delle stesse e le aveva annotate nelle proprie scritture contabili ai fini IVA, ritenendo tale comportamento un atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società fornitrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2720 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la sola annotazione nel libro IVA non poteva equivalere a riconoscimento del debito né a confessione, e censurando la valutazione delle prove compiuta dal giudice d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la decisione impugnata fosse conforme al consolidato orientamento secondo cui le annotazioni nel registro IVA costituiscono idonea prova scritta dell'esistenza di un credito e, quando richiamano la fattura o la nota di debito, integrano un atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. Ha inoltre rilevato che la censura era, in sostanza, diretta a contestare un apprezzamento di merito non rivedibile ex art. 115 c.p.c., in assenza di specifiche allegazioni nel giudizio di merito circa l'erronea contabilizzazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2720 c.c.

    L'annotazione delle note di debito/fatture nelle scritture contabili o nel registro IVA, con richiamo al documento, può valere come atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante.

  • art. 115 c.p.c.

    L'apprezzamento del giudice di merito sulle circostanze fattuali e sulle risultanze documentali non è censurabile in cassazione come violazione di legge se la doglianza mira soltanto a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza è stata formulata come violazione/falsa applicazione di norme sostanziali e processuali, ma è stata ritenuta inammissibile perché non superava il controllo di legittimità nei termini richiesti.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il motivo non offre argomenti per mutare orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le annotazioni nei registri IVA e nelle scritture contabili, quando riferite a fatture o note di debito specifiche e non tempestivamente contestate, possono essere valorizzate come elementi idonei a integrare una ricognizione del rapporto o del fatto sfavorevole al soggetto che le ha effettuate.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione del materiale probatorio in una denuncia di violazione di legge, se la critica mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti già compiuto dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso che si ponga in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.
  • La mancata contestazione in sede di merito di un'asserita erronea contabilizzazione preclude in sede di legittimità una diversa lettura delle risultanze documentali.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente sopporta le spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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