Cassazione Civile, Sentenza n. 31468/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS aveva impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio d'appello perché, dopo la dichiarazione di morte del precedente appellante (Antonio Maccarrone), la Corte territoriale aveva ritenuto non valida la notifica dell'atto di riassunzione effettuata collettivamente/impersonalmente agli eredi oltre il termine di un anno, nonostante il deposito tempestivo del ricorso in riassunzione in cancelleria (20/12/2013). La questione principale era se la tempestività della riassunzione si valuti con riferimento al deposito del ricorso in cancelleria (art. 305 c.p.c.) o alla notifica agli eredi, nonché la validità della notifica personale agli eredi presso il domicilio coincidente con l'ultimo domicilio del de cuius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la tempestività della riassunzione si riferisce al momento del deposito del ricorso in cancelleria (art. 305 c.p.c.) e che eventuali vizi o carenze della notifica non annullano la riassunzione già perfezionata. In presenza di notifica viziata il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio (applicando in via analogica l'art. 291 c.p.c. e facendo riferimento ai meccanismi sanciti dagli artt. 291 e 307 c.p.c.); solo il mancato rispetto di tale ordine entro il termine perentorio può determinare l'estinzione del processo. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per esaminare l'appello non più dichiarato estinto e per regolare le spese.
Norme richiamate
art. 305 c.p.c.
La Corte interpreta il termine per la riassunzione come riferibile al momento del deposito del ricorso in cancelleria: una volta depositato tempestivamente il ricorso, la tempestività è rispettata anche se la notifica agli eredi presenta vizi.
art. 303 c.p.c.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione in caso di morte della parte; la sentenza impugnata ha errato nell'applicarne la disciplina ritenendo inidonea la notifica effettuata.
art. 307 c.p.c.
Collegato all'istituto dell'estinzione: la Corte richiama che l'estinzione per mancata ripetizione della notifica può scattare solo se, dopo l'ordine del giudice di rinnovare la notifica entro termine perentorio, tale ordine non venga ottemperato.
art. 291 c.p.c.
Applicazione analogica: il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio quando l'atto di riassunzione è perfezionato ma la notifica risulta viziata, e solo il mancato adempimento comporta estinzione.
Cass. Sez. U., 28/06/2006, n. 14854 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce il principio secondo cui il deposito tempestivo del ricorso di riassunzione è l'elemento decisivo e che i vizi di notifica richiedono l'ordine di rinnovazione e non l'automatica estinzione.
Cass. n. 21514/2019 (giurisprudenza citata)
Conferma l'orientamento consolidato secondo cui il termine perentorio dell'art. 305 è riferito al deposito e non alla notifica; la successiva fissazione di termini per la rinnovazione della notificazione è distinta.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato solo per segnalare che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi della disposizione (atto processuale procedurale).
Massime di principio
- Per la riassunzione dopo l'interruzione del processo il momento decisivo per la tempestività è il deposito del ricorso in cancelleria (art. 305 c.p.c.), non la sola notifica agli eredi.
- Se la notifica dell'atto di riassunzione agli eredi è viziata, il giudice non deve estinguere immediatamente il processo ma ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio (applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.); l'estinzione segue solo in caso di mancato adempimento di tale ordine.
- La notifica personale a ciascun erede presso il proprio domicilio (anche se coincidente con l'ultimo domicilio del defunto) è idonea; la notifica meramente collettiva/impersonale può sollevare criticità ma non impedisce automaticamente la riassunzione se il deposito è stato tempestivo.
- Per l'INPS (o altra parte che riassume) è buona prassi depositare immediatamente il ricorso in riassunzione in cancelleria e, se la notifica risulta incerta o contestata, chiedere tempestivamente al giudice l'ordine di rinnovazione della notifica entro termine perentorio, evitando così il rischio di estinzione.
- Il giudice d'appello chiamato a valutare riassunzioni deve verificare separatamente: (a) la tempestività del deposito in cancelleria; (b) l'eventuale vizio della notifica e l'opportunità di ordinare la rinnovazione prima di dichiarare l'estinzione.
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