Sentenza del 11/03/2015 n. 4831 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Sicilia, lamentando insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva ritenuto irrilevante verificare se quattro fatture emesse dalla società partecipata T.S.T. S.r.l. fossero fittizie, sostenendo che le operazioni contrapposte si annullassero e non avessero prodotto ricavi per T. S.p.A. Secondo l'Agenzia, però, la contabilizzazione delle fatture aveva comunque prodotto effetti fiscali indebiti, tra cui l'iscrizione di costi con conseguente abbattimento dei ricavi e del reddito imponibile ai fini IRPEG e IRAP, oltre all'utilizzo di un credito IVA. La Corte ha rilevato che la CTR non aveva esaminato adeguatamente le difformità nelle registrazioni contabili, la partecipazione societaria, i rapporti tra le società coinvolte, gli importi delle operazioni e gli altri elementi indiziari indicati dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale della società contribuente, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della CTR della Sicilia. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare sia l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate sia i loro effetti sulla determinazione del reddito imponibile, compreso l'eventuale abbattimento dei ricavi, valutando anche le prove fornite dalla società. È stato inoltre rimesso al giudice di rinvio l'esame dell'applicabilità dello jus superveniens previsto dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, nonché la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della pretesa fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
Costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e, nel caso concreto, ha fondato la censura dell'Agenzia contro la motivazione lacunosa della CTR.
Art. 371, comma 2, c.p.c.
Prevede il termine per la proposizione del ricorso incidentale. Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di quaranta giorni.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2
La possibile applicazione della disciplina sopravvenuta è stata rimessa al giudice del rinvio, senza una decisione definitiva della Cassazione sul punto.
Art. 378 c.p.c.
Riguarda il deposito delle memorie illustrative in prossimità dell'udienza di Cassazione, richiamato con riferimento alle memorie depositate dalla società.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta fatture per operazioni inesistenti, il giudice deve esaminare concretamente gli elementi indiziari e presuntivi relativi all'effettività delle operazioni; non può dichiarare la questione irrilevante soltanto perché le poste contabili sembrano compensarsi.
- L'assenza di un ricavo netto o l'apparente annullamento di poste attive e passive non esclude necessariamente un vantaggio fiscale: occorre verificare se la contabilizzazione abbia prodotto costi deducibili, abbattimento dei ricavi o indebite detrazioni IVA.
- Le operazioni tra società collegate o controllate richiedono una valutazione particolarmente attenta della coerenza economica, della documentazione, delle registrazioni contabili e dei flussi finanziari, ma il rapporto partecipativo da solo non dimostra l'inesistenza dell'operazione.
- Una sentenza tributaria deve indicare gli elementi esaminati e il percorso logico seguito; l'omessa valutazione di circostanze decisive può comportare la cassazione con rinvio.
- La Cassazione, in presenza di una motivazione insufficiente, normalmente non decide direttamente il merito, ma rinvia al giudice competente per una nuova valutazione delle prove e degli effetti fiscali.
- Il ricorso incidentale deve essere notificato nel termine processuale previsto; la tardività comporta l'inammissibilità, indipendentemente dalla fondatezza delle relative contestazioni.
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