Cassazione Penale, Sentenza n. 45936/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto al ricorrente l'indennizzo per ingiusta detenzione (periodo 23/6/2010-19/2/2015) liquidato in complessivi euro 401.365,64 ma decurtato del 20% dalla Corte di merito per il riconoscimento di colpa lieve. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 125 e 314 c.p.p.), contestando la qualificazione della sua condotta come colpa lieve e denunciando l'assenza di una motivazione sul nesso eziologico tra le condotte criticate e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi perché la Corte di merito ha adeguatamente motivato la rilevanza, pur limitata a profilo di colpa lieve, dei rapporti di frequentazione del ricorrente con esponenti della 'ndrangheta e ha spiegato in che modo tali condotte abbiano ragionevolmente inciso sul convincimento del giudice della cautela. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sui limiti del sindacato nelle ipotesi di rivalutazione degli stessi elementi e sul principio per cui la colpa lieve non esclude il diritto all'indennizzo ma può legittimare una riduzione della somma. Per effetto della declaratoria di inammissibilita, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla è stato riconosciuto per le spese di costituzione del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; la giurisprudenza interpreta che dolo o colpa grave ostano al diritto all'indennizzo, mentre la colpa lieve non preclude il diritto ma può ridurne l'ammontare.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, richiamata per il confronto tra il quadro cautelare iniziale e la successiva valutazione in sede di giudizio.
art. 280 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari in generale; richiamata nel ragionamento sulla legittimità formale della statuizione cautelare e sulla diversa valutazione degli stessi elementi in sede di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per ordinare il pagamento di euro 3.000.
Giurisprudenza, Sez. Unite, sent. n. 32383/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui, quando l'assoluzione deriva da una semplice rivalutazione degli stessi elementi già conosciuti dal giudice della cautela, è esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave e, in tale contesto di ingiustizia formale, deve essere esclusa anche la colpa lieve; principio richiamato ma applicato con le cautele del caso.
Giurisprudenza della Cassazione (orientamento consolidato Sez.4)
Orientamento che ammette la valutazione della colpa lieve ai fini della riduzione dell'indennizzo per ingiusta detenzione, distinguendo la materia dall'analisi della responsabilità civile e richiedendo motivazione sul nesso causale tra condotta del detenuto e errore del giudice della cautela.
Massime di principio
- La colpa lieve dell'indagato non esclude il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione, ma può giustificare una riduzione dell'importo liquidato; la riduzione deve essere adeguatamente motivata.
- Se l'assoluzione è frutto di una semplice rivalutazione dei medesimi elementi su cui si è basata la misura cautelare, in linea di principio si esclude la colpa grave e il dolo; in casi di ingiustizia formale anche la colpa lieve può risultare esclusa in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, salvo valutazioni specifiche.
- Per riconoscere e quantificare la riduzione per colpa lieve il giudice deve indicare quale comportamento concreto dell'interessato abbia inciso, anche in via causale, sulla formazione del convincimento del giudice della cautela.
- Il corretto esercizio del sindacato da parte del giudice della riparazione richiede una motivazione che colleghi le condotte criticate all'erroneità (o al mantenimento) della misura cautelare; mera enunciazione di fatti negativi senza nesso causale non è sufficiente.
- In caso di ricorso alla Cassazione dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo giustificato motivo per non riconoscere le spese di costituzione del resistente.
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