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Sentenza

Sentenza n. 3074/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2995/2025

Giustizia amministrativa202601379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2995/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con sentenza n. 2995/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica prevista dall’art. 1 della l. 107/2015, con le modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’11 luglio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 15 gennaio 2026, e il Ministero era rimasto inadempiente. È stato pertanto chiesto di accertare la mancata esecuzione del giudicato, ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine, nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza e porre le spese a carico dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza non impugnata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario, indicando la disciplina applicabile e le modalità di deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro, oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale definitivo e dell’inadempimento dell’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso in ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta, nonché le spese relative all’incarico e i termini di presentazione della parcella.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, unitamente all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002, per la disciplina dell’utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari.
  • In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico, non dal deposito della relazione finale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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