Cassazione Penale, Sentenza n. 9103/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva confermato il sequestro preventivo convertito sulla somma di euro 1.096.090,00 in contanti e euro 21.590,00 in assegni, ritenute profitto di reati. I fatti riguardavano l'attività dell'imputato, titolare di autoscuola, accusato di aver fatto conseguire falsamente certificazioni e favori per il superamento degli esami di guida e di partecipazione ad un'associazione per delinquere nonché reati connessi alla corruzione e istigazione alla corruzione. Il ricorso contestava, in particolare, la carenza di motivazione del Tribunale sul fumus commissi delicti con riferimento al reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e la conseguente illegittimità del sequestro ai fini della confisca estesa ex art. 240-bis c.p.; si deduceva inoltre la mancata valutazione di elementi difensivi in ordine alla non qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio della guardia giurata e la sproporzione tra beni sequestrati e redditi dichiarati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha constatato la mancanza assoluta di motivazione del Tribunale in ordine al fumus del reato di istigazione alla corruzione contestato al Locatelli (art. 322 c.p.), poiché l'ordinanza impugnata si limitava a rinviare a precedenti valutazioni senza spiegare i fatti che dimostrassero la partecipazione del ricorrente all'episodio contestato. Tale vizio, considerato violazione di legge nella materia delle misure cautelari reali, ha determinato l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Conseguentemente il sequestro per confisca estesa non è stato confermato in Cassazione e la valutazione dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 322 cod. pen. (istigazione alla corruzione)
La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il fumus relativamente alla partecipazione del Locatelli al fatto di istigazione alla corruzione, elemento essenziale per fondare il sequestro finalizzato alla confisca estesa.
art. 240-bis cod. pen. (confisca estesa per i "reati spia")
La confisca estesa presuppone l'esistenza di uno dei reati tassativamente indicati (reati spia) e la sproporzione tra beni nella disponibilità dell'indagato e i redditi dichiarati; poiché il fumus del reato spia non è stato adeguatamente motivato, non può ritenersi legittimo il sequestro preventivo disposto ai fini di tale confisca.
art. 240 cod. pen. (sequestro per confisca)
Il Tribunale aveva richiamato anche la norma generale sul sequestro penale per confisca, ma la Corte ricorda che occorre prova di pertinenzialità del denaro rispetto al reato; senza adeguata motivazione ciò non può sostenere il vincolo.
art. 319 cod. pen. (corruzione)
La Corte segnala che una precedente pronuncia aveva ritenuto insussistente il fumus per il reato di corruzione (art. 319), perciò il Tribunale aveva individuato come "reato spia" rilevante l'art. 322; la mancanza di motivazione sul 322 ha quindi inciso sulla legittimità del sequestro.
art. 325 cod. proc. pen. (impugnazioni in materia di misure cautelari reali)
In tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; la Corte conferma che la mancanza assoluta di motivazione rientra nella nozione di violazione di legge consentendo il sindacato di legittimità.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen. (competenza per il giudizio in rinvio)
La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia ai sensi di questa norma, che disciplina la competenza del giudice di rinvio dopo l'annullamento di provvedimenti cautelari.
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 286/2005 (competenza amministrativa per il rilascio di abilitazioni)
La difesa aveva sostenuto che la valutazione finale per il rilascio di abilità alla guida è di pertinenza esclusiva della pubblica amministrazione; la Corte richiama la necessità di distinguere l'attività privata di autoscuola dall'attività valutativa amministrativa nel giudizio sul fumus.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro finalizzato alla confisca estesa ex art. 240-bis occorre che il giudice motivi specificamente il fumus relativo al reato "spia" per ciascun indagato: semplici rinvii a valutazioni pregresse non sono sufficienti.
- La confisca estesa richiede sia la sussistenza di un reato indicato al comma 1 dell'art. 240-bis sia la sproporzione dei beni rispetto ai redditi; il giudice deve dimostrare la pertinenzialità e la sproporzione con motivazione adeguata.
- La mera adesione morale, la conoscenza passiva o l'assistenza inerte a un comportamento illecito non costituiscono di per sé prova del concorso punibile: è necessario comprovare la partecipazione attiva o una forma di contributo causalmente efficiente all'evento criminoso.
- Quando la difesa contesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di terzi (es. guardie giurate), il giudice deve esaminare e motivare la rilevanza di tale qualifica ai fini della configurabilità del reato di corruzione o istigazione.
- In sede di riesame delle misure cautelari reali il controllo giurisdizionale comprende anche la verifica della completezza della motivazione; la sua assoluta mancanza integra violazione di legge e legittima il ricorso per cassazione.
- Le contestazioni difensive su sproporzione del sequestro rispetto ai redditi e sull'assenza di prova di pertinenzialità devono essere affrontate esplicitamente dal giudice del riesame, altrimenti il provvedimento rischia l'annullamento in sede di legittimità.
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