Ordinanza n. 2682/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare, - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione 8128 (idonea non vincitrice) e non nella superiore posizione n. 3.055 (idonea non vincitrice), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta; - dell’esito della prova scritta valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 24; - delle domande n. 5 e n. 29 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale della Commissione di Valutazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. ad attribuire alla ricorrente il complessivo punteggio di 26 o altro maggiore o minore punteggio oche sarà determinato dal Tar; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio di 26; in via subordinata al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte relativa al punteggio e alla posizione della ricorrente, nonché valutazione della prova scritta e quesiti nn. 5 e 29
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, risultata idonea con il punteggio di 24/30 e collocata in graduatoria in posizione non utile, ha contestato la valutazione delle risposte ai quesiti nn. 5 e 29 della prova scritta, deducendo l'illegittimità, l'erroneità e l'illogicità dell'operato amministrativo. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del diritto alla corretta valutazione, l'attribuzione di un punteggio pari a 26 o diverso punteggio ritenuto corretto, il risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti e ogni misura idonea a ottenere la rettifica del punteggio e della graduatoria. Il TAR ha esaminato anche la tempestività del ricorso e ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei potenziali controinteressati.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta parzialmente. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la lesività dell'errata valutazione è divenuta conoscibile, per una candidata già risultata idonea, soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale è emersa l'insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento del bene della vita. Quanto al quesito n. 5, il Collegio ha richiamato una precedente sentenza semplificata della stessa Sezione, che aveva ritenuto corretta la risposta fornita dalla candidata; ha quindi ordinato all'Amministrazione, in via interinale, di attribuire un punto aggiuntivo complessivo, derivante dal riconoscimento di 0,75 punti per la risposta corretta e dall'eliminazione della penalità di 0,25 punti, nonché di rettificare la posizione in graduatoria. Quanto al quesito n. 29, il TAR ha escluso il fumus boni iuris, ritenendo corretta la risposta individuata dall'Amministrazione e non quella indicata dalla ricorrente, sulla base di precedenti della stessa Sezione e in assenza di un contrario annullamento da parte del Consiglio di Stato. È stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, con oneri a carico della ricorrente e termini perentori per la richiesta di pubblicazione e il deposito della prova degli adempimenti; l'omissione è stata espressamente collegata all'improcedibilità del ricorso. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta limitatamente alla correzione interinale del punteggio relativo al quesito n. 5.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di potenziali parti necessarie, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal TAR insieme all'art. 41, comma 4, e all'art. 49 c.p.a. quale fondamento processuale dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 30 c.p.a.
Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, del risarcimento del danno da lesione dell'affidamento; la presente ordinanza cautelare non definisce tali domande.
Massime di principio
- Per una candidata che abbia superato la prova scritta ma non abbia conseguito, in base al punteggio, una posizione utile in graduatoria, la lesività della contestata valutazione può manifestarsi soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva; il termine per impugnare decorre, pertanto, da tale pubblicazione quando solo allora diviene conoscibile l'insufficienza del punteggio ai fini del bene della vita perseguito.
- In sede cautelare, quando precedenti della stessa Sezione abbiano già accertato la correttezza della risposta fornita a un quesito concorsuale, il giudice può disporre l'attribuzione interinale del relativo punteggio aggiuntivo e la conseguente rettifica della graduatoria.
- La tutela cautelare non può essere concessa per la contestazione di un quesito concorsuale quando manca il fumus boni iuris, perché la risposta indicata dall'Amministrazione risulta già ritenuta corretta da precedenti giudiziari e non risulta allo stato annullata in appello.
- Quando il numero dei potenziali controinteressati è particolarmente elevato, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo contenuti, modalità, termini e prova dell'avvenuta pubblicazione; il mancato adempimento entro i termini assegnati può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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