Cassazione Penale, Sentenza n. 01734/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale contenuto nel provvedimento del 18 giugno 2025, rilevando violazione dell'art. 47 ord. pen. e sostenendo che il Tribunale non aveva considerato il percorso riabilitativo avviato e il reperimento di un'attività lavorativa, nonché che la valutazione si era basata soltanto sulla gravità dei reati e sulla pendenza di altri procedimenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha rinviato gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per avere dato rilievo esclusivo o prevalente alla gravità dei reati e alla pendenza di procedimenti, per non aver valutato il reperimento di un'occupazione e il percorso di riabilitazione, e per contraddittorietà circa la condotta tenuta durante gli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La norma è richiamata nella prospettiva del giudizio prognostico per l'affidamento in prova: non può essere deciso negativamente l'affidamento basandosi soltanto sulla gravità del reato, sui precedenti o sulla mancata ammissione di colpevolezza; è sufficiente l'avvio di un processo critico della personalità per ritenere possibile la prova
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024 (Scuotto, Rv. 287151-01)
Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151-01
La Corte ribadisce che il giudice deve valutare concretamente elementi positivi (precedenti, informazioni di polizia, assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte, attaccamento familiare, condotta attuale, congruità della condanna, prospettiva risocializzante) e che non è richiesta la prova di una completa revisione critica, bensì l'emersione di un processo critico almeno avviato
Massime di principio
- La sola gravità del reato o la presenza di precedenti non possono, di per sé, escludere l'affidamento in prova: il giudice deve cercare elementi concreti di prospettiva risocializzante
- Non è richiesta la prova di una completa revisione del proprio passato; è sufficiente che emerga l'avvio di un processo critico e di riabilitazione
- Il reperimento di un'attività lavorativa e la partecipazione a un percorso di trattamento/riabilitazione sono elementi di rilievo e devono essere esplicitamente valutati nella motivazione
- Le informazioni provenienti da polizia giudiziaria e servizi sociali vanno specificamente considerate e motivate se ritenute negative
- Motivazioni contraddittorie o carenze istruttorie possono giustificare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
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