Cassazione Penale, Sentenza n. 36404/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per dichiarazione fraudolenta (anno 2011) sostenendo: 1) omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 (richiesta documentata di estensione transitoria dopo la novella del 2019 e accertamento con adesione/adempimento del piano di ammortamento); 2) violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio", perché la condanna sarebbe stata basata soltanto su presunzioni tributarie e sulla qualifica di "evasore totale" attribuita a SANTOMAURO, senza adeguato apprezzamento della documentazione prodotta in sede amministrativa (ricevute di pagamento, fatture ai committenti finali, contratti di subappalto, verbali dell'accertamento con adesione) che proverebbero l'effettività delle operazioni fatturate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito non si siano limitati a recepire presunzioni tributarie, ma abbiano valorizzato molteplici indizi convergenti sull'inesistenza delle operazioni (molteplici fatture emesse da SANTOMAURO senza beni strumentali, duplicazione/triplicazione/quadruplicazione delle stesse fatture con numeri identici e destinatari diversi, assenza di documentazione tecnica sui lavori, genericità e possibile difformità di sottoscrizione del contratto di subappalto, incongruenze tra date/importi dei prelievi e delle fatture, precedenti condanne/riscontri relativi a emissione di false fatture da parte di SANTOMAURO). È stato inoltre ritenuto che l'accertamento con adesione non abbia svolto verifiche specifiche sull'effettività del rapporto con SANTOMAURO e perciò non possa prevalere sulle risultanze processuali. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 13, la Corte ha ritenuto inapplicabile la norma perché il ravvedimento/adempimento è intervenuto dopo la notifica dell'avviso di accertamento (cioè dopo la formale conoscenza degli atti di verifica), quindi non sussisteva il presupposto requisito temporale richiesto dalla norma. Per queste ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000
il ravvedimento operoso o l'omessa presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali
La causa di non punibilità richiede che l'adempimento/ravvedimento sia antecedente alla formale conoscenza dell'attività di accertamento: se l'adempimento avviene dopo la notifica dell'avviso di accertamento non si applica
d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 157 del 2019
La novella ha esteso la portata applicativa della causa di non punibilità; tuttavia l'efficacia transitoria non opera se non sono soddisfatti i presupposti temporali richiamati dall'art. 13
Sez. 3, n. 4439 del 14/01/2021, Cella
Giurisprudenza citata per il principio che la causa di non punibilità è inapplicabile se l'interessato si attiva dopo la notifica dell'avviso di accertamento
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia
Principio secondo cui il mancato esame di un motivo di appello manifestamente infondato non costituisce causa di annullamento in cassazione
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli
Richiama il principio processuale sulla non annullabilità per motivi manifestamente infondati
Massime di principio
- La mera esistenza di un accertamento con adesione o di una definizione amministrativa non è automaticamente determinante in sede penale: se l'atto amministrativo non verifica specificamente l'effettività dei rapporti con il fornitore, i giudici penali possono valorizzare elementi probatori contrari
- Indizi convergenti (duplicazione o moltiplicazione delle stesse fatture a diversi destinatari, assenza di beni strumentali, incoerenze documentali e contabili, precedenti del fornitore per false fatture) legittimano l'inferenza dell'inesistenza delle operazioni e la condanna anche in presenza di presunzioni tributarie
- La causa di non punibilità per ravvedimento/adempimento (art. 13) è applicabile solo se l'adempimento è antecedente alla formale conoscenza di accessi, ispezioni o avvisi di accertamento; l'attivazione successiva non produce efficacia esimente
- In Cassazione il mancato esame di un motivo non è rilevante se quel motivo è manifestamente infondato: non ogni omissione motivazionale comporta annullamento
- Chi intende far valere l'effettività di rapporti commerciali documenti deve produrre prove specifiche e coese (contratti chiari, corrispondenze date/importi/pagamenti riconducibili in modo coerente), altrimenti la valutazione probatoria può ritenere prevalente la prospettazione accusatoria
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