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Sentenza

Sentenza n. 2354/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) dell’ordinanza n. 162/2024 con prot. 21685 del 16/10/2024 di annullamento del P.d.C. n. 107 del 23.12.2015 emesso dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Lusciano, notificato e ricevuto dalla ricorrente in data 17/10/2024; 2) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito, con particolare riferimento ai provvedimenti di cui al numero 1);

Giustizia amministrativa202406568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 107/2015

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale del 16 ottobre 2024 con cui era stato annullato in autotutela, dopo circa nove anni, il permesso di costruire in sanatoria n. 107/2015 relativo a un fabbricato di circa 850 mq, qualificato dall’amministrazione come capannone industriale non compatibile con la destinazione urbanistica dell’area. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere, carenza di istruttoria, illogicità e violazione degli artt. 3, 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che il titolo avesse sanato le violazioni edilizie, che l’opera fosse riconducibile all’attività agricola e che l’autotutela fosse stata esercitata tardivamente, senza adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale e senza ponderazione dell’affidamento maturato. In subordine, ha sostenuto che l’eventuale sanatoria impropria e la sopravvenuta conformità urbanistica avrebbero comunque impedito l’adozione delle misure demolitorie. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, assumendo che le osservazioni presentate nel procedimento non fossero state effettivamente considerate. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per giudicato e carenza originaria di interesse, richiamando il precedente diniego dell’accertamento di conformità, la successiva convalida del diniego del 2016 e la sentenza del TAR n. 4962/2020, nonché la sopravvenuta adozione di un’ordinanza di sgombero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza dell’interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito le censure sull’annullamento d’ufficio. Il Collegio ha rilevato che il permesso di costruire in sanatoria n. 107/2015 riguardava la medesima istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 già respinta con precedenti provvedimenti. La successiva convalida del diniego, adottata nel giugno 2016 e confermata dalla sentenza del TAR n. 4962/2020 non impugnata, aveva definito in modo incontestabile la vicenda e si poneva in insanabile contrasto con il precedente titolo favorevole. Tale convalida è stata qualificata come ritiro implicito del permesso di costruire in sanatoria: il collegamento tra la determinazione negativa e il precedente titolo favorevole era univoco, poiché le ragioni relative all’assenza della doppia conformità rendevano incompatibile la permanenza del titolo. Di conseguenza, il permesso n. 107/2015 aveva perso efficacia sin dall’adozione della convalida del 2016, mentre l’ordinanza di annullamento del 2024, avente a oggetto un atto già inefficace, non aveva prodotto alcun effetto sostanziale. La ricorrente non aveva quindi un interesse concreto e attuale a contestarla. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La vicenda riguardava un’istanza di accertamento di conformità; i dinieghi fondati sull’assenza della doppia conformità, successivamente convalidati, hanno reso incompatibile il precedente titolo favorevole.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione dell’annullamento d’ufficio, ma il giudice non ha esaminato tale censura per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La norma è stata invocata in relazione all’asserita mancata considerazione delle osservazioni procedimentali; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente tra i parametri dell’impugnazione, senza essere applicata in concreto dal giudice, che ha definito il giudizio per carenza di interesse.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La norma disciplinava il potere di annullamento d’ufficio contestato, ma il giudice non ne ha valutato i presupposti, ritenendo che l’atto annullato fosse già inefficace.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato nella fase cautelare per fissare sollecitamente l’udienza di merito, ritenendo adeguata la definizione della controversia senza adottare una misura cautelare.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione adotta, dopo un precedente titolo favorevole, un provvedimento di convalida di un diniego relativo alla medesima istanza e ai medesimi presupposti, il provvedimento successivo può integrare un ritiro implicito del titolo favorevole se dal contenuto dell’atto emerge un collegamento biunivoco e inequivoco, tale che il ritiro costituisca l’unica conseguenza possibile della determinazione amministrativa.
  • Il ritiro implicito di un precedente provvedimento favorevole è configurabile solo quando le ragioni dell’atto successivo siano incompatibili in modo frontale e univoco con la permanenza dell’atto precedente e rendano riconoscibile la volontà amministrativa di eliminarne gli effetti.
  • Una volta consolidatosi, anche per effetto della mancata impugnazione della pronuncia giurisdizionale che lo ha confermato, il ritiro implicito di un titolo edilizio priva il titolo stesso di efficacia; l’impugnazione di un successivo atto di annullamento rivolto contro quel titolo è inammissibile per carenza originaria di interesse, poiché l’atto successivo non produce effetti sostanziali.
  • Il giudice deve verificare preliminarmente la permanenza dell’interesse concreto e attuale a ricorrere; se l’atto impugnato era già privo di efficacia per effetto di un precedente provvedimento consolidato, il ricorso è inammissibile senza necessità di esaminare i vizi dedotti contro il successivo atto di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutelaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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