Ordinanza n. 10244/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, n. -OMISSIS-del 27 dicembre 2022 non appellata e passata in giudicato, resa nel ricorso R.G. n. 1863/2018 proposto dai ricorrenti medesimi, recante la condanna del Ministero della difesa al pagamento, in favore degli stessi, del risarcimento del danno iure hereditatis, conseguente al decesso del loro congiunto, liquidato nella somma complessiva di euro di euro 141.561,16, oltre alla rifusione delle spese processuali liquidate nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e accessori tutti di legge e rimborso del contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza a sentenze del TAR Lazio passate in giudicato recanti la condanna al risarcimento del danno iure hereditatis e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza lamentando la perdurante inottemperanza del Ministero della Difesa alle sentenze del TAR Lazio, non appellate e passate in giudicato, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento di complessivi euro 141.561,16 a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis conseguente al decesso del loro congiunto, oltre alle spese processuali, IVA, Cassa Avvocati, accessori di legge e rimborso del contributo unificato. In ragione dell’inadempimento è stato nominato un Commissario ad acta, il quale ha svolto attività di impulso procedurale, coordinamento e monitoraggio dal 16 febbraio 2026 e ha riferito dell’integrale pagamento in favore dei ricorrenti di euro 152.181,52, con valuta 20 marzo 2026. Il Commissario ha chiesto la liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del Commissario ad acta e ha liquidato il compenso in euro 1.500,00, in misura forfettaria, ritenendo congrua la somma in relazione alla natura, all’entità e al grado di complessità dell’attività concretamente svolta, come documentata nella relazione depositata. La liquidazione è stata effettuata ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, anche con riferimento agli artt. 51, 57 e 71, e del d.m. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2. Il compenso è stato posto a carico del Ministero della Difesa quale Amministrazione inadempiente, sulla base delle sentenze azionate in ottemperanza. Il giudizio di ottemperanza risulta così definito quanto alla liquidazione del compenso commissariale, mentre il pagamento principale dovuto ai ricorrenti era già intervenuto.
Norme richiamate
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Prevede il riferimento normativo per la liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta.
art. 51 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato dal TAR quale parametro per la liquidazione del compenso commissariale.
art. 57 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato dal TAR, insieme all’art. 51, per la determinazione del compenso.
artt. 1 e 2 d.m. 30 maggio 2002
Utilizzati come parametri per quantificare il compenso in relazione alla natura, all’entità e alla complessità dell’attività svolta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione delle categorie particolari di dati personali e all’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta abbia concretamente svolto l’incarico conferitogli per superare l’inadempimento dell’amministrazione e abbia documentato l’attività compiuta, il giudice può liquidarne il compenso secondo i parametri normativi applicabili, valutando natura, entità e grado di complessità delle attività svolte.
- Il compenso del Commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente quando la sua nomina e attività siano state rese necessarie dalla mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
- L’integrale pagamento della somma dovuta in esecuzione del giudicato non esclude la necessità di provvedere sulla distinta istanza di liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta per l’attività già svolta.
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