Sentenza n. 1479/2026 - Catania, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione degli effetti A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: dell’ordinanza dirigenziale n. 12 del 09.10.2024 emessa dal Comune di Valverde e notificata in data 14.10.2024 avente ad oggetto: “Ordinanza di rimozione/ demolizione di opere edili abusivamente eseguite nel complesso residenziale composto da edificio “A” e “B” per complessivi n.6 villette da sorgere nel lotto n. 29 di cui al P. di L. C2, approvato con delibera di CC del 22.07.2003, sito in questa via -OMISSIS- identificato in Catasto fabbricati al fg-OMISSIS-- Ditta -OMISSIS-” e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 maggio 2025, per l’annullamento: del diniego del Comune di Valverde V Settore Servizi al Territorio, prot. n. 0003612 del 06.03.2025 al permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001, recepito dall’art. 16 della L.R. 27/2024, richiesto attraverso il S.U.E in data 10.01.2025 prot. n. 498/2025 dalla ditta -OMISSIS- (accertamento di conformità) per la regolarizzazione degli interventi realizzati in difformità del permesso di costruire assentito con contestuale comunicazione di inizio lavori pervenuta in data 29.01.2019 prot. 1193, ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 6 della L.R. 17/94 e s.m.i. e successiva Scia prot.16680 del 08.11.2022 nel fabbricato costituito da tre unità immobiliari denominato fabbricato “B”; Immobile sito in via -OMISSIS- identificato in C.F. al F.-OMISSIS-- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino di opere edilizie abusive, nonché diniego di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ordinato la demolizione e il ripristino di opere realizzate in difformità dai titoli edilizi, consistenti nella diversa distribuzione della quota di calpestio della corte pertinenziale, nella realizzazione di una terrazza coperta e di un piano di copertura con pilastri, travi in cemento armato e tamponature in laterocemento, nonché nel cambio di destinazione d'uso di un locale adibito a studio. Ha dedotto la violazione della partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, illogicità, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e mancata considerazione della propria buona fede, estraneità agli abusi e della possibile incidenza della demolizione su parti strutturali comuni a villette a schiera. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo per la successiva presentazione di una domanda di sanatoria e l'inammissibilità per genericità dei motivi. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria, deducendo soprattutto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di motivazione e l'omessa valutazione delle osservazioni tecniche presentate dopo il preavviso di diniego. Ha sostenuto che il diniego si limitava a riprodurre i motivi ostativi senza confrontarsi con le controdeduzioni e con le proposte tecniche di ripristino della destinazione a terrazza scoperta, anche per salvaguardare la sicurezza strutturale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili i documenti depositati tardivamente dalla ricorrente, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, ritenendo che la domanda di sanatoria ponga l'ordine di demolizione in una situazione di quiescenza, senza eliminarne l'efficacia né rendere improcedibile la sua impugnazione; in caso di rigetto della sanatoria, l'ordine riacquista efficacia. Ha respinto anche l'eccezione di genericità dei motivi, poiché le censure erano comprensibili e avevano consentito al Comune un'ampia difesa. Nel merito, ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza di demolizione: l'ordine può essere rivolto al proprietario attuale anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso e in buona fede, poiché l'illecito edilizio è permanente e la sanzione ha natura ripristinatoria; la repressione degli abusi è attività vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento; le opere sono state correttamente ricondotte all'art. 31 d.P.R. 380/2001; il principio di proporzionalità non è applicabile a un ordine di demolizione vincolato; l'Amministrazione non deve verificare preventivamente la sanabilità dell'opera né valutare d'ufficio le conseguenze della demolizione, spettando al privato dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, l'eventuale impossibilità di ottemperare. Ha inoltre respinto l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notifica ai controinteressati, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione degli atti impugnati. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego di sanatoria. Il Comune, dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente al preavviso di diniego, si era limitato a riprodurre nel provvedimento finale i motivi ostativi, senza esaminare né confutare le articolate controdeduzioni tecniche. Il mero richiamo alle osservazioni non soddisfa l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. Tale vizio non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la garanzia partecipativa dell'art. 10-bis richiede una specifica valutazione nella sede amministrativa. L'annullamento impone al Comune di riesercitare il potere sull'istanza di accertamento di conformità. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini fissati per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio.
Il deposito tardivo comporta l'inutilizzabilità processuale dei documenti, posti a presidio del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di opere abusive è un provvedimento vincolato e ripristinatorio, adottabile nei confronti del proprietario attuale anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso; non richiede la previa verifica della sanabilità né la valutazione discrezionale di proporzionalità.
art. 10-bis l. 241/1990
qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
L'Amministrazione deve esaminare e confutare specificamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego. Non è sufficiente riprodurre i motivi ostativi o richiamare genericamente le osservazioni nel provvedimento finale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La sanatoria dei vizi formali non è estensibile alla violazione dell'obbligo sostanziale di valutazione e controdeduzione previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della domanda di permesso di costruire in sanatoria esaminata dal Comune; il diniego è stato annullato per vizio di motivazione e omessa valutazione delle osservazioni, senza che il TAR abbia definito nel merito la sanabilità delle opere.
art. 16 l.r. Sicilia 27/2024
Recepisce nell'ordinamento regionale la disciplina dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, richiamata nella domanda di sanatoria.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di sanatoria non rende improcedibile l'impugnazione dell'ordine di demolizione precedentemente adottato: l'ordine entra in uno stato di quiescenza fino alla definizione della domanda o alla formazione del silenzio-rigetto e riacquista efficacia in caso di diniego.
- L'ordine di demolizione può essere adottato nei confronti del proprietario attuale dell'immobile anche quando questi non abbia realizzato l'abuso e versi in buona fede, poiché l'illecito edilizio ha natura permanente e la sanzione demolitoria è ripristinatoria, non punitiva.
- La repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce attività vincolata, sicché non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento e non opera, in via ordinaria, un autonomo giudizio di proporzionalità della misura.
- Nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale di diniego deve confrontarsi specificamente con le osservazioni dell'interessato e indicare le ragioni del loro mancato accoglimento. Il mero richiamo alle osservazioni o la riproduzione dei motivi ostativi non soddisfa l'obbligo di motivazione.
- La violazione dell'obbligo di esaminare e controdedurre sulle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego non è sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la garanzia dell'art. 10-bis richiede una valutazione effettiva nella sede procedimentale.
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