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Risoluzione

Risoluzione n. 241 del 27/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nel trasferimento del credito residuo a seguito di portabilità del numero, l’operatore uscente può rettificare l’IVA solo sulla parte di credito effettivamente pagata dal cliente. Le ricariche gratuite non danno invece diritto a variazione in diminuzione, anche se eventualmente trasferite per convenienza economica; il criterio proposto dalla società può essere utilizzato se basato su dati oggettivi e riscontrabili.

Trattamento IVA del credito residuo trasferito tra operatori di telefonia mobile

Trattamento IVA del credito residuo nella portabilità mobile

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile al credito residuo trasferito da un operatore di telefonia mobile a un altro in caso di portabilità del numero. Il documento distingue tra credito maturato con ricariche a pagamento e credito maturato tramite promozioni o ricariche gratuite, chiarendo quali importi possono essere oggetto di variazione in diminuzione ai fini IVA.

Quesito posto dalla società istante

La società istante opera nel settore delle telecomunicazioni mobili e segnala che la normativa sulla portabilità consente ai clienti di mantenere il numero passando a un altro operatore, con trasferimento o restituzione del credito residuo. La società chiede come debba comportarsi quando non sia possibile distinguere con esattezza la quota di credito residuo derivante da ricariche pagate da quella derivante da ricariche gratuite.

La società evidenzia che:

  • per le ricariche a pagamento ritiene applicabile il regime IVA monofase di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633 del 1972;
  • in caso di trasferimento del credito residuo all’operatore entrante, l’operatore uscente ritiene di poter recuperare l’IVA mediante variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972;
  • esistono però anche ricariche senza corrispettivo, concesse nell’ambito di promozioni commerciali, sulle quali non viene applicata IVA;
  • non sempre è possibile individuare analiticamente, alla data del trasferimento, la parte di credito originata da ricariche gratuite e quella originata da ricariche pagate, se non con riferimento all’ultimo anno di operatività della sim.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

La società propone un criterio pratico per separare la parte di credito “pagata” da quella “gratuita”, fondato sul periodo di un anno, che risulta tracciabile nei propri sistemi. In sintesi, suggerisce di:

  • prendere a riferimento l’ultimo anno, oltre il quale la sim viene disattivata se non vi sono ricariche;
  • quantificare separatamente, in tale arco temporale, le ricariche a pagamento e quelle gratuite;
  • ridurre il credito residuo da trasferire di un importo proporzionale alla quota di ricariche gratuite ricevute nell’anno sul totale delle ricariche effettuate;
  • considerare la parte così decurtata come credito non trasferito e, quindi, non oggetto di recupero IVA.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui l’IVA è dovuta, per la vendita di mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione fissa o mobile, dal titolare della concessione o autorizzazione, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente. Il sistema realizza un’anticipazione temporale e un accentramento soggettivo dell’imposizione, perché l’operatore assolve l’imposta al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente.

Quando il cliente cambia operatore e trasferisce il numero e il credito residuo, la prestazione già pagata non sarà più eseguita dall’operatore uscente. Per gli importi a credito trasferiti, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 329/E del 21 ottobre 2002, affermando che l’operatore uscente può procedere a variazione in diminuzione ex articolo 26, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972, senza applicare il limite temporale di un anno, poiché non si tratta di un accordo sopravvenuto tra le parti. La rettifica è coerente anche con il DM 24 ottobre 2000, n. 366.

Chiarimenti sul credito trasferito tra operatore uscente e operatore ricevente

La risoluzione precisa che il credito residuo trasferito è solo quello effettivamente maturato a fronte di un corrispettivo pagato dal cliente. Su tale quota soltanto l’operatore uscente può operare la variazione in diminuzione e recuperare l’IVA.

Di conseguenza:

  • l’operatore uscente recupera l’IVA solo sulla parte di credito residuo corrispondente a ricariche pagate;
  • l’operatore entrante, che riceve la somma corrispondente al credito trasferito, deve assoggettare tale importo al regime IVA monofase di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633 del 1972.

Trattamento delle ricariche gratuite

L’Agenzia affronta poi il caso delle ricariche senza corrispettivo, offerte a titolo promozionale. Tali importi, non essendo stati pagati dal cliente, non rientrano tra quelli per i quali è possibile effettuare la rettifica IVA in caso di trasferimento.

La risoluzione afferma che:

  • la quota di credito maturata gratuitamente non può essere oggetto di variazione in diminuzione, anche se trasferita al nuovo operatore;
  • se, per ragioni di convenienza economica, l’operatore uscente decidesse comunque di trasferire anche tale quota gratuita, essa non darebbe luogo a recupero dell’IVA da parte dell’uscente;
  • tuttavia, l’importo trasferito, anche se riferito a credito gratuito, deve essere comunque assoggettato ad imposta monofase da parte dell’operatore ricevente.

Ammissibilità del criterio proposto per la distinzione tra credito pagato e gratuito

L’Agenzia precisa di non poter entrare in valutazioni tecnico-informatiche di fatto, limitandosi ai principi di diritto tributario. Tuttavia ritiene che il criterio proposto dalla società possa essere utilizzato, purché fondato su dati oggettivi e riscontrabili, per determinare la parte di credito effettivamente trasferita al nuovo operatore e su cui applicare la variazione prevista dall’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.

In sostanza, il criterio elaborato dall’istante è considerato accettabile solo come metodo di ricostruzione oggettiva della quota trasferita, ma non può estendere il recupero IVA alla parte di credito maturata gratuitamente.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che il trattamento IVA del credito residuo dipende dalla sua origine:

  • se il credito deriva da ricariche pagate, l’operatore uscente può rettificare l’IVA e l’operatore ricevente applica il regime monofase;
  • se il credito deriva da ricariche gratuite, non è ammessa variazione in diminuzione per l’operatore uscente, anche se tale credito fosse trasferito per ragioni economiche, fermo restando l’obbligo per il nuovo operatore di assoggettare l’importo ricevuto al regime monofase.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza delle istruzioni fornite.

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