Cassazione Penale, Sentenza n. 20379/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale di Buccheri per: cessione di sostanza stupefacente (hashish, 75,45 g, principio attivo equivalente a 17,334 g, circa 393 dosi) a favore del detenuto Rasano, aggravata dall'essere commessa all'interno del carcere e dallo status di cappellano; detenzione di arma clandestina (revolver cal. 38 con matricola abrasa) e sua ricettazione; detenzione di un fucile a canne mozze, munizioni, strumenti atti a forzare serrature e altri oggetti. I motivi di impugnazione denunciavano: errata applicazione e mancata riqualificazione ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5, lieve entità), vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di un più mite trattamento sanzionatorio (riduzione della pena e diversa valutazione della continuazione); illegittimità della confisca (mancanza di nesso di pertinenzialità tra somme/beni sequestrati e attività illecita contestata, con richiesta di revoca della confisca delle somme sui conti e di altri beni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o generici: 1) la Corte territoriale ha motivatamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità ex art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990, in considerazione della quantità non irrilevante della sostanza e dell'aggravante derivante dal ruolo di cappellano e dalla commessa introduzione nel carcere; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se motivate e non contraddittorie; 3) la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen. per sproporzione fra patrimonio e reddito, con adeguata motivazione (somma di €26.515 rinvenuta nella stanza del convento, dichiarazioni ritenute indiziarie, segnalazione del cane antidroga all'armadietto assegnato al cappellano), mentre le doglianze difensive risultano generiche e non specificamente confutanti; 4) il P.M. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
La fattispecie di 'lieve entità' di cui al comma 5 richiede valutazione complessiva di qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze; quantità significativa e aggravanti (introduzione in carcere e ruolo del soggetto) escludono la lieve entità.
d.P.R. n. 309/1990, art. 80
Richiamato in sede di doglianza ma non decisivo; eventuali profili di riqualificazione e concorso di fattispecie devono essere valutati in concreto dal giudice di merito.
cod. pen., art. 62-bis
Le circostanze attenuanti generiche sono valutazione di merito: il giudice può negarle se non emergono elementi positivi sufficienti; tale valutazione non è sindacabile in Cassazione salvo illogicità o contraddittorietà manifesta.
cod. pen., artt. 132 e 133
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri di gradazione (art.132) e motivazione (art.133); la Cassazione non rivede scelte congrue e motivate.
cod. proc. pen., art. 240-bis
Consente la confisca per sproporzione quando il condannato non giustifica la provenienza di beni o somme il cui valore risulta sproporzionato rispetto al reddito; valutazione dei giudici di merito ritenuta adeguata nel caso concreto.
cod. proc. pen., art. 581
Il ricorso per cassazione deve confrontarsi concretamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; i motivi generici o non correlati sono inammissibili.
d.P.R. n. 309/1990, art. 85-bis
Richiamato dalla Corte come quadro normativo collegato alla materia delle misure patrimoniali su stupefacenti; la Corte ha distinto l'uso dell'art.240-bis rispetto ad altre norme di confisca peculiari degli stupefacenti.
Massime di principio
- Per ottenere la riqualificazione in 'lieve entità' ex art. 73, co.5 d.P.R. 309/1990 non basta un valore difensivo generico: occorre dimostrare una offensività minima con riferimento ai parametri qualitativi, quantitativi, mezzi, modalità e circostanze; una quantità significativa o aggravanti (es. introduzione in carcere, abuso di ufficio/ruolo) fanno propendere contro il riconoscimento.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito; se la motivazione è coerente e non contraddittoria la Cassazione non riforma la decisione. Per resistere a tale valutazione occorre mostrare illogicità o omissioni precise nella motivazione.
- La determinazione della pena e la valutazione della continuazione sono nella sfera discrezionale del giudice e sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici, arbitrari o motivazioni contraddittorie.
- La confisca per 'sproporzione' ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen. è legittima quando il condannato non giustifica la provenienza di somme/beni di valore incompatibile con il suo reddito; elementi indiziari concreti (rinvenimento ingenti somme, circostanze rilevanti durante perquisizioni, dichiarazioni rivelatrici) rafforzano la legittimità della misura.
- In cassazione i motivi devono essere concreti e specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata (art. 581 c.p.p.); censure generiche o dedotte senza puntuale confronto con le argomentazioni del giudice di merito risultano inammissibili.
- Le confessioni o dichiarazioni dell'imputato possono non valere a favore se ritenute equivoche, contraddittorie o mirate a sviare le indagini; offrire elementi verificabili (contatti, prove documentali, riscontri esterni) è importante per valorizzare versioni alternative.
- Il ruolo o la qualifica professionale (es. cappellano, ex appartenente alle Forze dell'Ordine) può costituire un'aggravante morale/valutativa nella determinazione della pena e nell'esclusione di attenuanti quando la condotta contrasta con i doveri inerenti la funzione.
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