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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20379/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale di Buccheri per: cessione di sostanza stupefacente (hashish, 75,45 g, principio attivo equivalente a 17,334 g, circa 393 dosi) a favore del detenuto Rasano, aggravata dall'essere commessa all'interno del carcere e dallo status di cappellano; detenzione di arma clandestina (revolver cal. 38 con matricola abrasa) e sua ricettazione; detenzione di un fucile a canne mozze, munizioni, strumenti atti a forzare serrature e altri oggetti. I motivi di impugnazione denunciavano: errata applicazione e mancata riqualificazione ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5, lieve entità), vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di un più mite trattamento sanzionatorio (riduzione della pena e diversa valutazione della continuazione); illegittimità della confisca (mancanza di nesso di pertinenzialità tra somme/beni sequestrati e attività illecita contestata, con richiesta di revoca della confisca delle somme sui conti e di altri beni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o generici: 1) la Corte territoriale ha motivatamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità ex art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990, in considerazione della quantità non irrilevante della sostanza e dell'aggravante derivante dal ruolo di cappellano e dalla commessa introduzione nel carcere; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se motivate e non contraddittorie; 3) la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen. per sproporzione fra patrimonio e reddito, con adeguata motivazione (somma di €26.515 rinvenuta nella stanza del convento, dichiarazioni ritenute indiziarie, segnalazione del cane antidroga all'armadietto assegnato al cappellano), mentre le doglianze difensive risultano generiche e non specificamente confutanti; 4) il P.M. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    La fattispecie di 'lieve entità' di cui al comma 5 richiede valutazione complessiva di qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze; quantità significativa e aggravanti (introduzione in carcere e ruolo del soggetto) escludono la lieve entità.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 80

    Richiamato in sede di doglianza ma non decisivo; eventuali profili di riqualificazione e concorso di fattispecie devono essere valutati in concreto dal giudice di merito.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti generiche sono valutazione di merito: il giudice può negarle se non emergono elementi positivi sufficienti; tale valutazione non è sindacabile in Cassazione salvo illogicità o contraddittorietà manifesta.

  • cod. pen., artt. 132 e 133

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri di gradazione (art.132) e motivazione (art.133); la Cassazione non rivede scelte congrue e motivate.

  • cod. proc. pen., art. 240-bis

    Consente la confisca per sproporzione quando il condannato non giustifica la provenienza di beni o somme il cui valore risulta sproporzionato rispetto al reddito; valutazione dei giudici di merito ritenuta adeguata nel caso concreto.

  • cod. proc. pen., art. 581

    Il ricorso per cassazione deve confrontarsi concretamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; i motivi generici o non correlati sono inammissibili.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 85-bis

    Richiamato dalla Corte come quadro normativo collegato alla materia delle misure patrimoniali su stupefacenti; la Corte ha distinto l'uso dell'art.240-bis rispetto ad altre norme di confisca peculiari degli stupefacenti.

Massime di principio

  • Per ottenere la riqualificazione in 'lieve entità' ex art. 73, co.5 d.P.R. 309/1990 non basta un valore difensivo generico: occorre dimostrare una offensività minima con riferimento ai parametri qualitativi, quantitativi, mezzi, modalità e circostanze; una quantità significativa o aggravanti (es. introduzione in carcere, abuso di ufficio/ruolo) fanno propendere contro il riconoscimento.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito; se la motivazione è coerente e non contraddittoria la Cassazione non riforma la decisione. Per resistere a tale valutazione occorre mostrare illogicità o omissioni precise nella motivazione.
  • La determinazione della pena e la valutazione della continuazione sono nella sfera discrezionale del giudice e sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici, arbitrari o motivazioni contraddittorie.
  • La confisca per 'sproporzione' ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen. è legittima quando il condannato non giustifica la provenienza di somme/beni di valore incompatibile con il suo reddito; elementi indiziari concreti (rinvenimento ingenti somme, circostanze rilevanti durante perquisizioni, dichiarazioni rivelatrici) rafforzano la legittimità della misura.
  • In cassazione i motivi devono essere concreti e specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata (art. 581 c.p.p.); censure generiche o dedotte senza puntuale confronto con le argomentazioni del giudice di merito risultano inammissibili.
  • Le confessioni o dichiarazioni dell'imputato possono non valere a favore se ritenute equivoche, contraddittorie o mirate a sviare le indagini; offrire elementi verificabili (contatti, prove documentali, riscontri esterni) è importante per valorizzare versioni alternative.
  • Il ruolo o la qualifica professionale (es. cappellano, ex appartenente alle Forze dell'Ordine) può costituire un'aggravante morale/valutativa nella determinazione della pena e nell'esclusione di attenuanti quando la condotta contrasta con i doveri inerenti la funzione.

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