Cassazione Penale, Sentenza n. 20922/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto che conferma la misura di sorveglianza speciale di sicurezza applicata ex art. 4, comma 1, lett. a) e o) d.lgs. 6/9/2011 n.159, sostenendo che non sussistono elementi che dimostrino la sua pericolosità sociale 'qualificata'. Il ricorso osserva che le imputazioni più gravi nel processo "Black Windows" hanno portato ad assoluzioni e non sono state impugnate, che il marito non è indagato e che gli atti non riferiscono direttamente a Teresa. Si fa inoltre valere che la precedente detenzione avrebbe avuto effetto rieducativo e interrotto i rapporti con l'associazione e che l'attività lavorativa stabile della ricorrente ridurrebbe la sua pericolosità; secondo la difesa sarebbe onere del pubblico ministero indicare elementi sintomatici di una personalità pericolosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello che aveva valorizzato elementi indiziari: la detenzione illecita di un'arma corta funzionale all'attività del "locale dell'Ariola", conversazioni intercettate che collegano la ricorrente alle donne della famiglia coinvolte nella detenzione e occultamento dell'arma, la stabilità di inserimento nel clan e la condanna per evasione dalla misura cautelare. La Corte ha sottolineato che l'appartenenza all'associazione mafiosa può desumersi anche da condotte funzionali agli scopi associativi e che la pericolosità va valutata alla data della richiesta della misura (2019). Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla motivazione, non riscontrando manifeste illogicità o carenza della stessa. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 4
La misura di prevenzione è stata applicata per l'appartenenza all'associazione per delinquere di tipo 'ndranghetista; la Corte interpreta l'art. 4 nella prospettiva che l'appartenenza possa desumersi anche da condotte funzionali al gruppo criminale
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 6
Richiamato come base normativa congiunta per l'applicazione della misura personale di prevenzione in caso di appartenenza mafiosa
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 1
La Corte distingue le fattispecie: nel caso concreto la misura non è stata applicata sulla base della semplice pericolosità 'generica' dell'art. 1 lett. b), ma per l'appartenenza di tipo mafioso ex art. 4
codice di procedura penale
In base all'art. 616 c.p.p. la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali; la Corte condanna la ricorrente alle spese
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso); Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019 (Valenza); Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)
La giurisprudenza richiamata chiarisce che l'appartenenza mafiosa può essere desunta da contributi fattivi e condotte funzionali agli interessi dell'associazione, escludendo la mera contiguità; ricorda altresì i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni dei provvedimenti di prevenzione
Massime di principio
- L'appartenenza a un'organizzazione mafiosa rilevante per le misure di prevenzione può essere provata anche mediante comportamenti 'funzionali' agli scopi dell'associazione (es. detenzione/occultamento di armi), non solo da una formale partecipazione.
- La valutazione della pericolosità personale va fatta rispetto alla situazione al momento della richiesta della misura: elementi successivi non cancellano automaticamente la valutazione anteriore.
- Un periodo di detenzione non comporta di per sé la perdita della pericolosità sociale: bisogna valutare gli elementi concreti di rieducazione e l'eventuale persistenza di legami o condotte funzionali al gruppo.
- Condotte ulteriori come l'evasione dalla custodia rafforzano la valutazione di pericolosità e l'idoneità a giustificare misure di prevenzione.
- Nelle impugnazioni in Cassazione contro provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a questioni di legge e alla verifica della completezza e logica della motivazione; quindi il ricorrente deve dimostrare vizio di legge o carenza manifesta della motivazione.
- Quando la misura è applicata per appartenenza mafiosa (art. 4 d.lgs. 159/2011) la rilevanza di elementi quali l'attività lavorativa stabile della persona può essere marginale se il giudice ritiene provata la partecipazione funzionale all'organizzazione.
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