Parere n. 1278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Energie e Risorse Cooperativa Sociale a r.l. per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 27330 del 13/12/2023 con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura di evidenza pubblica per la presentazione dei progetti di reinserimento sociale dei detenuti, bandita, mediante riapertura dei termini dell'avviso pubblico regionale, con determina dirigenziale n. 21810 del 6 ottobre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto dirigenziale n. 27330 del 13 dicembre 2023, recante l’approvazione della graduatoria per progetti di reinserimento sociale dei detenuti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La cooperativa ricorrente ha impugnato la seconda graduatoria della procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi sociali destinati al reinserimento dei detenuti, lamentando, in via generica e prima di avere accesso al progetto della controinteressata, l’inammissibilità di quest’ultimo, l’omesso controllo di regolarità amministrativa sulla nomina del nucleo di valutazione, la formalizzazione tardiva della nomina e l’erronea attribuzione dei punteggi alla controinteressata. L’amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, poiché la graduatoria era stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il 3 gennaio 2024, nonché l’inammissibilità del ricorso straordinario per alternatività, trattandosi di procedura svolta in ottemperanza a un precedente giudicato amministrativo. La ricorrente ha chiesto la regolarizzazione del contraddittorio, deducendo di non avere ancora avuto accesso al progetto della controinteressata.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per plurimi profili. In primo luogo, lo ha considerato tardivo: l’avviso stabiliva espressamente che gli esiti sarebbero stati comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, senza notificazione individuale; essendo la pubblicazione avvenuta il 3 gennaio 2024 e la notificazione del ricorso il 28 giugno 2024, risultava superato il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario. In secondo luogo, la Sezione ha rilevato che l’impugnazione riguardava una procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi sociali e che, ai sensi dell’art. 120, comma 1, c.p.a., il ricorso straordinario non è esperibile contro gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture. L’esclusione è stata ritenuta coerente con la specialità e l’esigenza di celerità del rito appalti, incompatibili con l’attivazione del ricorso straordinario anche dopo 120 giorni e con l’ulteriore possibile dilatazione dei tempi derivante dall’istanza di trasposizione.
Osservazioni
Tardività del ricorso
Il ricorso è stato notificato il 28 giugno 2024, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il 3 gennaio 2024, pubblicazione prevista dall’avviso quale modalità esclusiva di comunicazione degli esiti.
Inammissibilità per materia: procedura di affidamento di servizi
La controversia riguarda una procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi sociali destinati al reinserimento dei detenuti. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, c.p.a., gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture non sono impugnabili mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Alternatività e precedente giudicato
L’amministrazione ha inoltre eccepito l’inammissibilità derivante dal principio di alternatività, sostenendo che la procedura impugnata era stata svolta in ottemperanza a un precedente giudicato amministrativo. La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile già per tardività e per esclusione della materia dal ricorso straordinario, senza sviluppare ulteriormente tale profilo.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, c.p.a.
“Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
La disposizione esclude l’esperibilità del ricorso straordinario contro gli atti delle procedure di affidamento relativi a lavori, servizi o forniture pubblici. L’esclusione è giustificata dalla specialità e dalla necessaria celerità del rito in materia di appalti.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è considerato nel suo termine ordinario di 120 giorni e nella sua incompatibilità con la disciplina speciale delle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando ha per oggetto atti di una procedura di affidamento relativa a pubblici lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’art. 120, comma 1, c.p.a., anche se la procedura riguarda servizi sociali.
- Quando l’avviso di gara o di selezione stabilisce espressamente che gli esiti saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, tale pubblicazione costituisce il dies a quo per il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario, senza necessità di notificazione individuale.
- L’esclusione del ricorso straordinario nelle controversie in materia di affidamento è coerente con l’esigenza di celerità del rito speciale degli appalti, incompatibile con l’attivazione del rimedio dopo un termine di 120 giorni e con l’ulteriore dilazione derivante dall’eventuale trasposizione in sede giurisdizionale.
Inquadramento dell’affare
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una cooperativa sociale contro la graduatoria approvata dalla Regione Toscana nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica per progetti di reinserimento sociale dei detenuti. Il parere ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Premesse e vicenda procedurale
La procedura riguardava l’erogazione, presso gli istituti penitenziari della Toscana, di servizi sociali destinati al reinserimento dei detenuti. Una prima graduatoria, che aveva collocato la ricorrente al secondo posto e assegnato il finanziamento alla controinteressata, era stata annullata dal TAR Toscana insieme al bando, in ragione della clausola che attribuiva ai direttori degli istituti penitenziari un potere di gradimento sui contenuti dei progetti.
A seguito della sentenza del TAR è stata predisposta una seconda graduatoria, approvata con decreto dirigenziale n. 27330 del 13 dicembre 2023, che ha nuovamente prodotto un esito sfavorevole per la ricorrente.
Motivi dedotti
La cooperativa ha impugnato la seconda graduatoria deducendo, in modo generico e senza avere ancora avuto accesso al progetto della controinteressata:
- l’inammissibilità del progetto concorrente;
- l’omesso controllo di regolarità amministrativa sulla delibera di nomina del nucleo di valutazione, previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 553 del 14 giugno 2016;
- la formalizzazione della nomina del nucleo in un momento successivo allo svolgimento delle valutazioni;
- l’erronea attribuzione alla controinteressata di un punteggio superiore con riferimento a tutti i criteri di valutazione.
La ricorrente ha successivamente presentato un’istanza di regolarizzazione del contraddittorio, motivata dal mancato accesso al progetto della controinteressata.
Eccezioni dell’amministrazione
L’amministrazione ha eccepito, anzitutto, la tardività del ricorso. L’avviso prevedeva che gli esiti sarebbero stati comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, senza notificazione individuale. La graduatoria è stata pubblicata il 3 gennaio 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 28 giugno 2024.
È stata inoltre eccepita l’inammissibilità derivante dal principio di alternatività, poiché la procedura oggetto della nuova impugnazione era stata svolta in ottemperanza a un precedente giudicato amministrativo.
Tardività
La Sezione ha ritenuto il ricorso tardivo. La pubblicazione del 3 gennaio 2024 costituiva, secondo le modalità espressamente previste dall’avviso, il momento di conoscenza legale della graduatoria e l’inizio del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario. La notificazione effettuata il 28 giugno 2024 è risultata quindi abbondantemente oltre il termine.
Esclusione del ricorso straordinario in materia di affidamenti
La Sezione ha rilevato un ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità. La controversia riguardava una procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi sociali e rientrava, pertanto, nell’ambito degli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici servizi.
L’art. 120, comma 1, c.p.a. esclude l’esperibilità del ricorso straordinario contro tali atti. Secondo il parere, la disciplina è coerente con l’accentuata specialità del rito in materia di appalti e con l’esigenza di assicurare una tutela particolarmente rapida. Tale esigenza sarebbe compromessa dalla possibilità di proporre il ricorso straordinario entro 120 giorni e dall’ulteriore allungamento dei tempi eventualmente derivante dalla trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Conclusione
Per la tardività e, comunque, per l’inammissibilità oggettiva del ricorso straordinario contro gli atti della procedura di affidamento, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Il merito delle censure relative al progetto, alla nomina del nucleo di valutazione e ai punteggi non è stato esaminato.
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