Cassazione Civile, Ordinanza n. 24980/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società per il pagamento di compensi professionali relativi all'attività svolta in relazione a una progettata scissione societaria. La società ha proposto opposizione sostenendo che, in base a un accordo verbale tra le parti e a successive comunicazioni, tutte le spese e gli oneri dell'operazione dovessero gravare sulla società di nuova costituzione. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e dell'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2730 e 2734 c.c., per asserita errata valutazione di due telefax che, secondo la ricorrente, avrebbero provato l'accordo sulla diversa imputazione dei costi; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1335 c.c., per non avere la Corte territoriale valorizzato una raccomandata di contestazione della parcella, ritenuta dalla ricorrente prova del fatto che il compenso non fosse a suo carico; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato una clausola dell'atto notarile di scissione che poneva a carico della società neo-costituita le spese dell'atto e delle conseguenze, clausola che la ricorrente riteneva estensibile anche ai compensi del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, non denunciassero un vero omesso esame di fatti decisivi, ma mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti già compiuta dalla Corte d'appello. La Cassazione ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova di un accordo tra le parti per l'addebito del compenso a soggetto diverso da quello che aveva conferito l'incarico, e ha ribadito che la scelta delle prove e la loro valutazione appartengono al giudice di merito quando la motivazione sia coerente. La società ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte rileva che la doglianza tendeva in realtà a sollecitare un riesame del merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove compete al giudice di merito se sorretta da motivazione coerente.
art. 2730 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valenza confessorio/probatoria dei fax; la Corte non accoglie la censura perché non dimostrava un errore di diritto, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 2734 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione della norma, poiché il punto decisivo è l'assenza di prova dell'accordo sull'obbligazione altrui.
art. 1335 c.c.
Invocato per attribuire alla raccomandata valore di prova certa; la Corte osserva che la contestazione era stata ritenuta generica dalla sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei primi due motivi, ma le censure sono state ritenute sostanzialmente dirette contro il merito della valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude l'omissione, ritenendo che i fatti indicati fossero stati esaminati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con il comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove, se il giudice di appello ha motivato in modo coerente sulla ricostruzione dei fatti.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico dedotto non sia stato affatto considerato dal giudice di merito; non ricorre quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa lettura di documenti già valutati.
- La comunicazione unilaterale di un soggetto terzo circa l'individuazione di un diverso debitore non basta, di per sé, a provare un accordo tra le parti sulla modifica del soggetto tenuto al pagamento, in mancanza di espressa accettazione o di comportamenti concludenti univoci.
- La clausola contrattuale che pone a carico di un soggetto le spese dell'atto e delle sue conseguenze non implica automaticamente, senza ulteriore specificazione, l'assunzione anche di compensi professionali diversi da quelli espressamente ricompresi.
- Quando il giudice di merito indichi con coerenza le ragioni del proprio convincimento, il sindacato della Cassazione non può sostituirsi alla valutazione di attendibilità e decisività delle prove compiuta nei gradi di merito.
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