Cassazione Penale, Sentenza n. 12497/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per i reati ascritti nei capi A) e B). Due principali censure: 1) vizio di motivazione per presunta inadeguata valutazione delle risultanze probatorie e per eccessiva fiducia nelle dichiarazioni della persona offesa (Riccio), senza un controllo penetrante della sua credibilità e senza tener conto delle deposizioni dei testi Izzo Giuseppe e Varatta Giovanni Rocco, i quali avrebbero riferito una lite verbale e una caduta accidentale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile senza un accertamento sulle condizioni economiche del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la corte territoriale abbia dato motivazione congrua e che le dichiarazioni della persona offesa possano, secondo costante giurisprudenza, valere da sole per la condanna purché il giudice illustri le emergenze processuali che hanno formato il convincimento; inoltre la Corte ha evidenziato il limite del sindacato di legittimità (impossibilità per la Cassazione di ritrattare la valutazione del merito) e l'inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per non aver allegato le trascrizioni contestate. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata: il giudice non è tenuto a un accertamento preventivo delle condizioni economiche salvo che dagli atti emergano elementi che inducano dubbi o siano prodotti dall'interessato; l'onere di fornire prove concrete sulle condizioni economiche grava sull'imputato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; nulla dovuto alla parte civile per tardività delle conclusioni (termine perentorio dei cinque giorni antecedenti l'udienza). La richiesta del P.M. di annullamento per estinzione dei reati per prescrizione non è stata accolta perché il giudizio si è concluso con l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Rilevato nel senso che, dopo la modifica della legge n. 46/2006, la Cassazione è limitata nel sindacare il travisamento del fatto e non può sovrapporre una propria rivalutazione del compendio probatorio rispetto ai giudici di merito.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Richiamato per distinguere le regole valutative applicabili ai testi dalle regole - più rigorose - che si richiedono nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, pur restando possibile fondare la condanna su queste ultime se motivate.
art. 507 c.p.p.
Richiamato in relazione all'escussione di un teste (Izzo Giuseppe) ma senza traduzione integrale delle sue deposizioni nel ricorso, circostanza che ha inciso sull'autosufficienza.
art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
Citato nel contesto dell'onere di indicazione e allegazione degli atti che si assumono travisati dal ricorrente; la giurisprudenza impone l'allegazione dei documenti e delle trascrizioni necessarie per rendere il ricorso autosufficiente.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla legge n. 176/2020)
Norma che disciplina la trattazione scritta in Cassazione e il termine perentorio di deposito delle conclusioni (cinque giorni antecedenti l'udienza): la parte civile che deposita oltre tale termine non è validamente costituita nel giudizio.
art. 616 c.p.p.
Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in sede di cassazione, applicata qui per l'evidente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono da sole fondare una condanna; il giudice di merito deve però motivare in modo chiaro le ragioni che giustificano la credibilità e l'attendibilità del racconto.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito con una rivalutazione globale delle prove (divieto di travisamento del fatto e sindacato limitato sulla valutazione del merito).
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: le doglianze che riguardano conteuti probatori (es. deposizioni) devono indicare e allegare le trascrizioni o gli atti necessari; l'assenza di tali allegazioni può comportare l'inammissibilità.
- Quanto alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento, il giudice non è obbligato a un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato, salvo che dagli atti emergano elementi che sollevino dubbi o che l'imputato fornisca elementi concreti a sostegno della sua impossibilità di pagare; l'onere probatorio circa l'insolvenza grava sull'imputato.
- I termini procedurali per il deposito delle conclusioni nella Cassazione (regime straordinario introdotto dal d.l. 137/2020) sono perentori; la parte civile che deposita oltre il termine perentorio dei cinque giorni antecedenti l'udienza può essere considerata non validamente costituita.
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