Cassazione Penale, Sentenza n. 22042/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza d'appello chiedendo l'annullamento delle assoluzioni pronunciate sui capi 1 e 5 per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per valutazione parziale delle intercettazioni e mancato confronto con dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Di Martino ha impugnato la conferma di condanna sul capo 2 deducendo: insufficiente prova della minaccia/metus, richiesta di riqualificazione in ricettazione o favoreggiamento (artt. 648 e 379 c.p.), contestazione dell'applicazione delle aggravanti del metodo mafioso e di quella di cui all'art. 628 comma 3 n.3 c.p. (perché la condanna mafiosa non sarebbe allora irrevocabile), e vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale per aspecificità, ritenendo che la sentenza d'appello avesse adeguatamente richiamato e incorporato per relationem le argomentazioni difensive e si fosse confrontata con il materiale probatorio ritenuto rilevante. Ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso di Di Martino come manifestamente infondato, ritenendo che la Corte territoriale avesse motivato correttamente la sussistenza della forza intimidatoria del clan Cesarano e l'esistenza dei pagamenti estorsivi; ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione in ricettazione/favoreggiamento e legittima l'applicazione delle aggravanti, essendo sufficiente l'accertamento nel provvedimento di merito anche se non definitivo. In conseguenza, il ricorso del P.G. e quello di Di Martino sono stati dichiarati inammissibili; Di Martino è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili come liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
L'aspecificità del ricorso che non confronta le ragioni della decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell'impugnazione conduce all'inammissibilità del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
I motivi di cassazione devono attenersi ai parametri di cui all'articolo; non è ammissibile una mera rivalutazione degli elementi di fatto che è riservata al giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Per l'inammissibilità manifesta del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
art. 418bis.1 cod. pen.
L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta sulla base delle risultanze del giudizio di merito, quando emergano elementi di esteriorizzazione della forza e della struttura associativa.
art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen.
L'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n.3 (connessa all'uso del metodo mafioso) può essere applicata se nel provvedimento di merito emerge la partecipazione o il riferimento all'organizzazione, anche se la condanna definitiva per associazione mafiosa è intervenuta successivamente.
artt. 110, 629 comma 2, 628 comma 3 n.1, 416bis cod. pen.
Norme in relazione alle quali sono state contestate estorsioni aggravate dall'uso del metodo mafioso e la partecipazione a struttura associativa di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto provati i pagamenti estorsivi e l'azione intimidatoria del clan nel merito.
artt. 648 e 379 cod. pen.
Richiamate dal ricorrente Di Martino per chiedere la riqualificazione delle condotte in ricettazione o favoreggiamento reale; la Corte ha ritenuto tale prospettazione manifestamente infondata e non idonea a mutare l'esito poiché i fatti erano stati adeguatamente qualificati come estorsione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: bisogna esplicitamente confrontare le argomentazioni del giudice impugnato con le ragioni dell'impugnazione, altrimenti è inammissibile per aspecificità ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. c) c.p.p.
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili o manifestamente infondate.
- L'aggravante del metodo mafioso e connesse aggravanti possono essere riconosciute sulla base delle risultanze del giudizio di merito anche se la condanna per associazione mafiosa diventa irrevocabile successivamente, purché il merito abbia accertato l'appartenenza o l'uso del metodo.
- La richiesta di riqualificazione del fatto (es. da estorsione a ricettazione/favoreggiamento) è difficilmente accolta se la dinamica dei fatti e le prove contraddicono la ricostruzione alternativa e se la doglianza risulta manifestamente infondata.
- La mancata indicazione puntuale di elementi a favore della concessione delle attenuanti generiche rende legittimo il diniego motivato con l'assenza di elementi positivi nei fatti.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e l'obbligo di versamenti alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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