Cassazione Civile, Ordinanza n. 28111/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale emesso dall'Ufficio del Territorio all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari ubicate in microzone comunali, con rideterminazione della classe e della rendita catastale. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'atto di appello perché eseguita tramite operatore di posta privata. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come inesistente la notifica; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., assumendo che la costituzione della controparte avesse comunque sanato l'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata, in mancanza di relativo titolo abilitativo nel periodo considerato, è nulla e non inesistente; tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non consente di superare il problema della tempestività quando manca la prova certa della data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Nel caso concreto, dagli atti esaminati direttamente dalla Corte non risultavano avviso di ricevimento né attestazione della data di recapito dell'appello alla contribuente; pertanto non era provato che l'appello fosse stato ricevuto prima della scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado. Ne è derivata la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'appello, sia pure con diversa motivazione rispetto a quella della CTR. Le spese sono state compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso
art. 156 c.p.c.
la costituzione del destinatario può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma ciò non elimina il problema della tempestività dell'impugnazione quando manca la prova della data di ricezione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata secondo il rito applicabile
art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011
invocato dalla ricorrente in relazione al regime degli operatori postali e alla notificazione eseguita tramite posta privata
direttiva n. 2008/6/CE
richiamata dalle Sezioni Unite come quadro normativo che consente agli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo diversa dimostrazione dello Stato
legge n. 124 del 2017
indicata come fonte del regime successivo rispetto al periodo in cui si colloca la notifica contestata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile nel caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce, ma tale sanatoria non vale a dimostrare la tempestività dell'impugnazione se manca certezza legale sulla data di consegna dell'atto all'operatore postale.
- Quando la tempestività dell'appello dipende dalla data di ricezione dell'atto notificato, l'assenza di avviso di ricevimento o di altra attestazione idonea impedisce di considerare provato il rispetto del termine di impugnazione.
- In presenza di error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la prova della notificazione e della sua tempestività.
- Se la decisione impugnata perviene comunque al corretto esito processuale, la Corte può confermarla anche correggendone la motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →