Cassazione Penale, Sentenza n. 38767/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva, in sintesi: (i) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 522 c.p.p.), perché l'imputazione originaria contestava bancarotta fraudolenta/documentale (falsificazione dolosa dei bilanci, con dolo specifico volto a pregiudicare i creditori, con occultamento dell'erosione del capitale dal 31.12.2012) e la modifica in udienza preliminare aveva ricondotto il fatto a bancarotta impropria (dolo generico). In primo grado l'imputazione venne invece riqualificata in bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, basata su una condotta omissiva e colposa (omessa richiesta di fallimento e prosecuzione dell'attività dal 2010), con diversa condotta, diverso momento temporale e diverso elemento soggettivo rispetto a quanto contestato. Il ricorrente ha quindi lamentato nullità per violazione del principio di correlazione e pregiudizio della difesa; (ii) vizio di motivazione sul nesso causale tra la condotta ed il presunto aggravamento del dissesto, poiché la Corte d'appello avrebbe dato un rilievo meramente aritmetico alla differenza patrimoniale ed ignorato osservazioni del consulente della difesa e del curatore fallimentare; (iii) vizio di motivazione anche in ordine alla quantificazione della provvisionale riconosciuta al fallimento costituitosi parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo, assorbente, fondato: ha rilevato che il "fatto storico" descritto nel capo di imputazione (falsificazione dolosa dei bilanci con occultamento dell'erosione del capitale dal 2012) è diverso dal fatto ritenuto provato (omissiva colposa inerente alla mancata richiesta di fallimento nel 2010). Pur essendo identico l'evento (aggravamento del dissesto), risultano diverse la condotta e l'elemento soggettivo, con conseguente violazione dell'art. 522 c.p.p. e pregiudizio per la difesa. Considerato inoltre che il reato è divenuto prescritto alla data del 26/02/2023, la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (annullamento della condanna).
Norme richiamate
art. 217, primo comma, n.4 legge fallimentare
Norma richiamata nell'imputazione originaria per la fattispecie di bancarotta; evocata nella contestazione di reato fallimentare relativa a condotte che aggravano il dissesto
art. 224, n.1 legge fallimentare
Richiamata come parte della disciplina della bancarotta e delle sue fattispecie rilevanti ai fini della valutazione penale e civile
art. 223, secondo comma, n.1 legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta impropria, citata come imputazione originaria riferita alla falsificazione dei bilanci
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite motivazionale per la sintesi dei motivi in cassazione (ambito di motivazione consentito)
art. 522 c.p.p.
Principio della correlazione tra accusa e sentenza: la condanna non può fondarsi su una qualificazione diversa se il fatto storico non rimane identico nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, elemento psicologico); la violazione determina la nullità della sentenza impugnata
art. 649 c.p.p.
Richiamato nel ragionamento sul "medesimo fatto" e sul divieto del bis in idem; il concetto di "medesimo fatto" riguarda gli elementi costitutivi del fatto tipico (condotta, evento, nesso causale)
Massime di principio
- La riqualificazione dell'accusa da parte del giudice è lecita solo se il "fatto storico" rimane identico nei suoi elementi essenziali: condotta, evento e elemento soggettivo. Se uno di questi elementi cambia in modo sostanziale, sussiste violazione dell'art. 522 c.p.p.
- Non è sufficiente che l'evento sia il medesimo: la trasformazione di una fattispecie commissiva/dolosa in una omissiva/colposa (o viceversa) incide sulla posizione della difesa e può determinare nullità della sentenza per mancata correlazione.
- Il difensore deve proporre tempestivamente l'eccezione di violazione della correlazione tra accusa e sentenza (art. 522) per preservare i diritti della difesa; l'omessa contestazione tempestiva può pregiudicare l'efficacia dell'eccezione.
- Nelle contestazioni di bancarotta e reati fallimentari è cruciale la determinazione temporale (momento in cui si sarebbe verificata l'erosione del capitale o la causa di scioglimento): uno spostamento temporale rilevante può essere sintomo di modifica del "fatto storico" con effetti sulla validità dell'imputazione.
- Sul nesso causale tra condotta e aggravamento del dissesto il giudice deve confrontare e motivare specificamente le osservazioni delle parti e dei consulenti tecnici; semplici considerazioni aritmetiche senza valutazione delle critiche possono costituire vizio di motivazione.
- Se la nullità per violazione dell'art. 522 genera l'impossibilità di riallocare la posizione processuale dell'imputato e il reato è nel frattempo prescritto, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
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