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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 193/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del 02/02/2023 con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza di affidamento in prova al servizio sociale ritenendola mera riproposizione di una domanda già respinta con ordinanza del 02/11/2022. In data 03/02/2023 il ricorrente aveva presentato opposizione ex art. 71-sexies ord. pen., sostenendo che erano intervenuti elementi nuovi (concessione, nel frattempo, di due permessi premio, uno di otto giorni rispetto a uno precedente di tre) non valutati nella precedente ordinanza. Il Tribunale di sorveglianza, con decreto del 09/03/2023, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. Il ricorrente ha quindi impugnato tale decreto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiedendo la riqualificazione dell'opposizione come ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha riqualificato l'opposizione del 03/02/2023 in ricorso per cassazione (come richiesto dal ricorrente) e ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse violato il principio previsto dall'art. 568, comma 5 c.p.p. non trasmettendo l'atto al giudice competente, ma dichiarandolo inammissibile; per tale motivo ha annullato senza rinvio il decreto del 09/03/2023. Successivamente la Corte ha esaminato il ricorso riqualificato e lo ha dichiarato inammissibile sul merito: il motivo addotto (la concessione di permessi premio più lunghi) era esposto in modo stringato, non documentato e non idoneo a superare la preclusione, in violazione del principio di autosufficienza dell'impugnazione. Non è stata statuita pronuncia sulle spese e sulla sanzione pecuniaria, essendo mancata una soccombenza rilevante della parte ricorrente nella procedura impugnata.

Norme richiamate

  • art. 71-sexies ord. pen.

    Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione

    La norma prevede la possibilità di opposizione al decreto, ma la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto implicitamente abrogata la procedura speciale ex art. 71-sexies, poiché il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza è comunque impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Applicato, per tramite dell'art. 678, quale norma che rende il decreto impugnabile con ricorso per cassazione; la giurisprudenza lo usa per giustificare l'inammissibilità della procedura ex art. 71-sexies come via esclusiva.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiama l'art. 666 e è stato interpretato come ragione per consentire il ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il principio secondo cui, se la parte adopera un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità del provvedimento e l'esistenza della 'voluntas impugnationis' e trasmettere l'atto al giudice competente anziché dichiararlo inammissibile.

  • principio di autosufficienza dell'impugnazione (giurisprudenza)

    Le censure proposte in un ricorso devono essere autosufficienti e adeguatamente documentate; argomenti vaghi, non sviluppati o non provati non soddisfano il requisito e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se un provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza viene impugnato con il mezzo sbagliato (es. opposizione ex art. 71-sexies quando la giurisprudenza richiede il ricorso per cassazione), il giudice che riceve l'atto deve verificarne l'impugnabilità e la volontà di impugnare e trasmettere gli atti al giudice competente; non è legittimo dichiarare direttamente inammissibile l'atto per il solo vizio formale.
  • La Corte di cassazione può riqualificare un atto processuale in un diverso mezzo di impugnazione se risulta chiara la 'voluntas impugnationis', ma dopo la riqualificazione il nuovo atto è valutato secondo i requisiti sostanziali e formali del rimedio corretto.
  • Una nuova istanza di misura alternativa che sia sostanzialmente la riproposizione di una domanda già respinta è inammissibile a meno che non contenga elementi nuovi, rilevanti e opportunamente documentati che giustifichino la riapertura della valutazione.
  • La mera allegazione di un fatto nuovo (es. concessione di permessi premio di diversa durata) non è automaticamente idonea a superare la preclusione: il nuovo elemento deve essere concretamente rilevante per il giudizio sulla misura alternativa e deve essere provato/documentato nell'impugnazione.
  • Gli atti di impugnazione devono rispettare il principio di autosufficienza: motivi e documenti necessari a fondare la censura devono essere riportati compiutamente nell'atto; censure generiche o non documentate possono determinare l'inammissibilità.

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