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Sentenza

Sentenza n. 414/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 22.09.20 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28.01.21 (n.15); della Deliberazione di Giunta Regionale del 4.9.20, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all'adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con Nota del 16.9.20; dei Verbali della pre-conferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12.3.18 e dei Verbali della Conferenza dei Servizi svoltasi in sei sedute dal 7.5.19 al 6.6.19; della Deliberazione di Giunta Regionale n.2195 del 12.12.17 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG; della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch. Valentina Battaglini, n.2770 del 22.12.14; dei Verbali delle Conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16.6.09 e del 16.4.12, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nuovo PUG del Comune di Arnesano, approvato definitivamente dal commissario ad acta, nella parte in cui ha classificato l’area della ricorrente come contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico, privo di capacità edificatoria, nonché gli atti regionali e della conferenza di servizi presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un’area precedentemente classificata come agricola ma dotata di capacità edificatoria, ha impugnato il nuovo PUG e gli atti presupposti deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato la compatibilità e terzietà dell’azione amministrativa, sostenendo che il commissario ad acta, funzionario regionale, fosse condizionato dal ruolo svolto dalla Regione nella pianificazione e nel successivo controllo di compatibilità del PUG. Con il secondo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge regionale Puglia n. 20/2001 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e illogicità manifesta, sostenendo che la Regione avesse rilevato soltanto la rilevanza paesaggistica e la necessità di tutela del territorio agrario, senza imporre l’eliminazione integrale della capacità edificatoria, sicché la conferenza di servizi avrebbe ecceduto i propri poteri. Con il terzo ha dedotto gli stessi vizi, lamentando che i verbali della conferenza non indicassero specificamente la necessità di azzerare la capacità edificatoria delle aree interessate, nonostante l’art. 11, comma 9, della legge regionale imponesse di indicare le modifiche necessarie per conseguire il controllo positivo. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle censure relative alle scelte urbanistiche, in quanto attinenti al merito amministrativo, nonché la genericità del ricorso, e ha sostenuto l’ampia discrezionalità delle amministrazioni nella pianificazione territoriale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, assorbendo l’eccezione di genericità alla luce dell’infondatezza complessiva delle censure. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il commissario ad acta era stato nominato nel 2014, a seguito delle incompatibilità del sindaco e della maggioranza dei consiglieri comunali, mentre i rilievi regionali di non compatibilità erano intervenuti soltanto nel 2017. Il PUG sottoposto al controllo regionale era quindi già stato approvato con il coinvolgimento del commissario, escludendo che la sua nomina fosse stata finalizzata a ottenere l’adeguamento alle successive prescrizioni regionali. Inoltre, l’art. 11, comma 9, della legge regionale n. 20/2001 attribuisce alla conferenza di servizi, secondo il principio di co-pianificazione, il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie al superamento delle criticità regionali; non si tratta quindi di una decisione autonoma del commissario o del Comune. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché le scelte pianificatorie non richiedono, di regola, una motivazione puntuale riferita alla singola area né una comparazione specifica con gli interessi dei proprietari, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali del piano e alla relazione di accompagnamento, salvo la presenza di affidamenti qualificati o di altre situazioni eccezionali. La precedente destinazione edificatoria non determina un’aspettativa tutelabile alla sua conservazione. L’eliminazione della capacità edificatoria è stata ritenuta una modalità non irragionevole di perseguire gli obiettivi generali di tutela indicati dalla Regione e di ottenere il controllo positivo di compatibilità. Le relative determinazioni rientrano nella discrezionalità tecnica e pianificatoria delle amministrazioni e non risultano affette da errori di fatto, abnormità, macroscopica illogicità o irragionevolezza. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 11 l.r. Puglia n. 20/2001

    Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi [...]. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di co-pianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

    La Regione può indicare le criticità da superare per il controllo positivo; le modifiche necessarie sono definite congiuntamente nella conferenza di servizi, secondo il principio di co-pianificazione. L’adeguamento del piano costituisce quindi la modalità prevista dalla legge per superare il giudizio regionale di non compatibilità.

  • art. 11, comma 11, l.r. Puglia n. 20/2001

    determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi

    La disposizione conferma che, dopo il giudizio regionale di non compatibilità, il superamento delle criticità avviene mediante una determinazione di adeguamento adottata dalla conferenza di servizi.

  • D.M. 2 aprile 1968

    È richiamato nell’ambito dei principi sulla motivazione rafforzata delle scelte urbanistiche, in particolare per l’eventuale sovradimensionamento delle aree destinate a standard; il TAR non ha ritenuto tale ipotesi ricorrente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nella procedura di formazione e controllo di compatibilità del PUG disciplinata dall’art. 11 della legge regionale Puglia n. 20/2001, le modifiche necessarie a superare le criticità regionali devono essere definite congiuntamente nella conferenza di servizi, secondo il principio di co-pianificazione; non è richiesto che la Regione prescriva in modo puntuale ogni singola soluzione tecnica adottabile.
  • La precedente destinazione edificatoria di un’area non attribuisce al proprietario un’aspettativa tutelabile alla sua conservazione, poiché le scelte urbanistiche possono modificare in peius la disciplina previgente nell’esercizio del potere conformativo del territorio.
  • Le scelte urbanistiche non richiedono, di regola, una motivazione puntuale e specifica per ciascuna area né una comparazione analitica con gli interessi dei privati; è sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali del piano e dalla relazione di accompagnamento, salvo l’esistenza di un affidamento qualificato o di altre situazioni eccezionali meritevoli di specifica considerazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte pianificatorie è limitato ai casi di errore di fatto, travisamento dei presupposti, abnormità, macroscopica illogicità o manifesta irragionevolezza; non può estendersi alla sostituzione delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione con quelle del giudice.
  • La nomina di un funzionario regionale quale commissario ad acta, intervenuta prima dell’adozione dei successivi rilievi regionali di non compatibilità del piano, non dimostra di per sé una compromissione della terzietà o un condizionamento volto a favorire l’adeguamento del piano alle prescrizioni regionali.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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