Sentenza del 20/03/2015 n. 340 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Temporaneità della iscrizione ipotecaria - Giurisdizione - Obbligo di notifica -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria su immobili, con particolare riferimento alla giurisdizione competente, alla necessità di una specifica comunicazione o notificazione al contribuente e alla decorrenza dei termini per impugnare l'atto. La sentenza distingue le iscrizioni anteriori all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223/2006, devolute al giudice ordinario, da quelle successive, rientranti nella giurisdizione tributaria per effetto dell'ampliamento dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
L'iscrizione ipotecaria produce effetti giuridici nei confronti del contribuente solo se gli è stata specificamente comunicata o notificata. La comunicazione è necessaria anche per assicurare la conoscibilità dell'atto e consentire l'esercizio del diritto di difesa. I termini e le modalità di impugnazione seguono l'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 quando la controversia rientra nella giurisdizione tributaria. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale, ma enuncia principi favorevoli al contribuente in assenza di valida comunicazione dell'iscrizione e chiarisce che la giurisdizione dipende dalla data dell'iscrizione.
Norme richiamate
Art. 35, comma 26-quinquies, D.L. n. 223/2006
Ha ampliato l'ambito dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 includendo l'impugnazione degli atti relativi all'iscrizione ipotecaria nella giurisdizione del giudice tributario per le iscrizioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 19, lettera e-bis), D.Lgs. n. 546/1992
Individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, comprendendo i provvedimenti relativi all'iscrizione ipotecaria.
Art. 21-bis, legge n. 241/1990
È richiamato a sostegno della necessità di una specifica comunicazione dell'iscrizione ipotecaria al contribuente affinché l'atto possa produrre effetti nei suoi confronti.
Art. 21, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina i termini e le modalità per proporre ricorso contro gli atti tributari impugnabili, con decorrenza collegata alla notificazione o alla conoscenza legale dell'atto.
Art. 6, legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Tutela il diritto del contribuente a conoscere gli atti che lo riguardano e rafforza l'obbligo dell'amministrazione di assicurare una comunicazione effettiva e comprensibile.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre verificare la data dell'iscrizione ipotecaria: quelle anteriori alla modifica del 2006 possono rientrare nella giurisdizione ordinaria, mentre quelle successive sono generalmente devolute al giudice tributario.
- Un'iscrizione ipotecaria non può essere validamente opposta al contribuente senza una specifica comunicazione o notificazione che gli consenta di conoscerla e di difendersi.
- Il termine per impugnare decorre, di regola, dalla notificazione o dalla conoscenza legale dell'atto, non dalla mera esistenza dell'iscrizione nei registri immobiliari.
- In caso di mancata comunicazione, il contribuente può contestare sia la validità o l'efficacia dell'iscrizione sia la decorrenza del termine per impugnarla, secondo le regole del processo tributario quando la controversia rientra nella relativa giurisdizione.
- La verifica della data dell'iscrizione, dell'ente che l'ha eseguita, dell'atto presupposto e delle modalità di comunicazione è essenziale prima di scegliere il giudice e il rimedio processuale.
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