Sentenza del 27/11/2015 n. 24267 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Questioni assorbite nella sentenza di primo grado - Esame in appello - Condizioni - Specifica riproposizione nel termine stabilito per la costituzione in giudizio - Modalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa a maggiore INVIM, sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità della responsabilità del liquidatore, la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito, vizi della notificazione, l'inapplicabilità dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 all'INVIM e l'erroneità della decisione sulla definizione della lite ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002. In appello aveva richiamato genericamente tutte le difese e deduzioni svolte in primo grado, senza riproporre in modo specifico le questioni rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La sentenza d'appello aveva una doppia motivazione autonoma: la lite non era definibile mediante condono sia perché la cartella derivava da atti non impugnati, sia perché il diniego di definizione era stato impugnato senza successo. Il ricorrente non aveva censurato la seconda ratio decidendi. Inoltre, le questioni di merito assorbite in primo grado non erano state specificamente riproposte in appello, essendo insufficiente il generico richiamo agli atti della precedente fase. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 56
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
Le domande e le eccezioni rimaste assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte in appello in modo chiaro, specifico e univoco, anche per relationem, ma non mediante un generico richiamo all'intero contenuto degli atti precedenti. In mancanza, si verifica una rinuncia definitiva.
Legge n. 289/2002, art. 16
Il diniego della definizione deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua notificazione.
La definizione della lite non si perfeziona se il diniego dell'ufficio non viene validamente superato mediante tempestiva impugnazione e successiva contestazione delle decisioni sfavorevoli.
D.P.R. n. 602/1973, art. 36
La norma è stata richiamata dal contribuente con riferimento alla responsabilità del liquidatore per i debiti tributari della società, ma la Corte non ha esaminato nel merito le relative questioni, poiché non erano state specificamente riproposte in appello.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
La disposizione è stata invocata per sostenere l'impugnabilità della cartella quale primo atto notificato al liquidatore, ma il motivo è rimasto precluso per la mancata censura di una autonoma ratio della sentenza d'appello.
Art. 112 c.p.c.
Il divieto di omessa pronuncia non consente di ottenere l'esame in cassazione di questioni che il giudice d'appello non era tenuto a trattare perché non erano state ritualmente e specificamente riproposte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni assorbite o non accolte in primo grado devono essere riproposte specificamente nell'atto di appello o nelle controdeduzioni all'appello; il richiamo generico a tutte le difese già svolte non è sufficiente.
- Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte: la mancata censura anche di una sola ratio può rendere inutile o inammissibile il ricorso.
- Le questioni non riproposte correttamente in appello si considerano rinunciate e non possono essere recuperate per la prima volta in cassazione.
- La riproposizione per relationem è possibile solo se individua chiaramente la specifica domanda o eccezione, con riferimento comprensibile ai relativi fatti e argomenti.
- Prima di impugnare una sentenza è necessario verificare sia le ragioni autonome poste a fondamento della decisione sia l'effettivo contenuto degli atti depositati nei precedenti gradi di giudizio.
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