Regolamento (UE) 2025/2392
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392 della Commissione, del 28 novembre 2025, relativo alla descrizione tecnica delle categorie di prodotti con elementi digitali importanti e critici a norma del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce in modo tecnico le categorie di prodotti con elementi digitali importanti e critici previste dal regolamento (UE) 2024/2847, al fine di determinare quando si applichino procedure di valutazione della conformità più rigorose. Le descrizioni si concentrano sulla funzionalità principale del prodotto e chiariscono che componenti o funzioni accessorie non sono, da soli, sufficienti a qualificare il prodotto in una categoria specifica. L'atto fornisce inoltre definizioni operative per i riferimenti ai criteri comuni e alla metodologia comune di valutazione, rilevanti per talune categorie ad alta resistenza alla manomissione. Le categorie elencate coprono, tra le altre, sistemi di gestione dell'identità, browser, password manager, strumenti antimalware, VPN, sistemi operativi, firewall, hypervisor, microprocessori e microcontrollori sicuri, smart card e dispositivi per smart home e smart metering.
Descrizione tecnica delle categorie di prodotti con elementi digitali importanti e critici ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai fabbricanti di prodotti con elementi digitali e serve a individuare, tramite descrizioni tecniche vincolanti, quali prodotti rientrano nelle categorie di prodotti con elementi digitali "importanti" di classe I e II dell'allegato III e "critici" dell'allegato IV del regolamento (UE) 2024/2847. La qualificazione incide sulle procedure di valutazione della conformità applicabili all'immissione sul mercato, anche con riguardo all'eventuale certificazione europea di cibersicurezza o alla valutazione obbligatoria da parte di terzi. Non introduce però un elenco esaustivo di prodotti, ma criteri descrittivi che vanno applicati alla funzionalità principale del prodotto nel suo complesso; restano rilevanti anche i componenti integrati, senza che la mera presenza di funzioni accessorie o di componenti riconducibili ad altre categorie basti a far ricadere il prodotto nella categoria corrispondente. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Descrizione tecnica delle categorie di prodotti con elementi digitali importanti e critici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392 della Commissione completa il regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza precisando, in termini tecnici, quali prodotti con elementi digitali rientrino nelle categorie "importanti" e "critiche". La finalità è rendere operativo il regime di valutazione della conformità più rigoroso previsto per tali prodotti, con riferimento alla loro funzionalità principale e ai livelli di affidabilità/resistenza richiesti in alcune categorie sensibili.
Contesto normativo e criteri interpretativi
Il testo si fonda sull'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2847. Nei considerando viene chiarito che la classificazione dipende dalla funzionalità principale del prodotto nel suo complesso, non dalla mera presenza di componenti accessori o di funzioni aggiuntive riconducibili ad altre categorie. Per questo motivo, un prodotto non diventa automaticamente "importante" o "critico" solo perché integra un browser, un firewall, un sistema operativo o altri componenti che, presi singolarmente, corrisponderebbero a categorie rilevanti.
Inoltre, il regolamento ribadisce che tutti i fabbricanti devono comunque effettuare una valutazione completa dei rischi di cibersicurezza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/2847 e dimostrare l'attuazione dei requisiti essenziali di cibersicurezza in modo proporzionato ai rischi, alla destinazione d'uso e all'uso ragionevolmente prevedibile.
Definizioni rilevanti
L'articolo 1 definisce due concetti chiave:
- "criteri comuni", cioè i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 o alle norme richiamate da tale regolamento;
- "metodologia comune di valutazione", cioè la metodologia comune di valutazione della sicurezza IT prevista dallo stesso regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 o dalle relative norme.
Tali richiami sono rilevanti soprattutto per le categorie basate su livelli AVA_VAN, che esprimono la resistenza del prodotto alla potenziale sfruttabilità di difetti o vulnerabilità.
Categorie di prodotti con elementi digitali importanti
L'allegato I elenca le categorie di prodotti importanti, articolate in classe I e classe II.
Classe I
Tra le categorie di classe I figurano, in particolare:
- sistemi di gestione dell'identità e software/hardware per la gestione degli accessi privilegiati, inclusi lettori biometrici, software SSO, OTP e autenticazione multifattore;
- browser autonomi e incorporati;
- sistemi di gestione delle password;
- software antimalware o antivirus che cercano, rimuovono o mettono in quarantena software maligni;
- prodotti con funzione VPN;
- sistemi di gestione della rete;
- sistemi SIEM;
- boot manager, inclusi firmware UEFI e boot loader;
- infrastrutture a chiave pubblica e software per il rilascio di certificati digitali;
- interfacce di rete fisiche e virtuali;
- sistemi operativi;
- router, modem per la connessione a Internet e switch;
- microprocessori con funzionalità legate alla sicurezza;
- microcontrollori con funzionalità legate alla sicurezza;
- ASIC e FPGA con funzionalità legate alla sicurezza;
- assistenti virtuali di uso generale per case intelligenti;
- prodotti per case intelligenti con funzionalità di sicurezza, come serrature, telecamere, sistemi di allarme e monitoraggio dei neonati;
- giocattoli connessi a Internet con funzionalità sociali interattive o di geolocalizzazione, disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE;
- prodotti indossabili personali per il monitoraggio della salute, esclusi i dispositivi medici e IVD, e prodotti indossabili per bambini.
Classe II
Le categorie di classe II comprendono:
- ipervisori e sistemi di runtime container che supportano ambienti virtualizzati;
- firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni e sistemi di prevenzione delle intrusioni;
- microprocessori a prova di manomissione;
- microcontrollori a prova di manomissione.
Per i microprocessori e microcontrollori a prova di manomissione la descrizione tecnica richiede una progettazione volta a fornire protezione di livello AVA_VAN 2 o 3.
Categorie di prodotti con elementi digitali critici
L'allegato II identifica le categorie critiche, che sono oggetto di ulteriori requisiti di affidabilità e certificazione.
Dispositivi hardware con cassette di sicurezza
Sono prodotti hardware che memorizzano, elaborano o gestiscono in modo sicuro dati sensibili o eseguono operazioni crittografiche, e che sono composti da molteplici componenti discreti con involucro fisico anti-manomissione. La categoria comprende, ad esempio, terminali di pagamento fisici, moduli di sicurezza hardware e tachigrafi conformi alla descrizione.
Gateway per contatori intelligenti e dispositivi a fini di sicurezza avanzati
La categoria include gateway per sistemi di misurazione intelligenti ai sensi dell'articolo 2, punto 23, della direttiva (UE) 2019/944, nonché altri dispositivi con sicurezza avanzata e trattamento crittografico sicuro. Tali gateway controllano la comunicazione tra componenti del sistema e terzi autorizzati, gestiscono dati personali o del contatore e integrano funzioni di cifratura/decrittazione, firewall e controllo di altri dispositivi. La descrizione può applicarsi anche a sistemi di misura di altre fonti energetiche, come gas o calore, purché il gateway corrisponda alla descrizione tecnica.
Carte intelligenti o dispositivi analoghi, compresi gli elementi sicuri
Gli elementi sicuri sono microcontrollori o microprocessori con funzionalità di sicurezza, anti-manomissione, che gestiscono operazioni crittografiche o dati sensibili come credenziali di identità o pagamento. Devono essere progettati per offrire almeno il livello AVA_VAN 4 secondo i criteri comuni o la metodologia comune di valutazione. La categoria comprende TPM, UICC incorporate, documenti di identità e di viaggio, carte per la firma elettronica qualificata, carte di pagamento, carte di accesso e dispositivi indossabili con elementi sicuri per il pagamento.
Relazione con il regime di conformità del regolamento (UE) 2024/2847
Nei considerando viene precisato che, se la funzionalità principale di un prodotto corrisponde alla descrizione tecnica di una categoria importante o critica, il fabbricante deve dimostrarne la conformità tramite le procedure previste dall'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/2847. Le descrizioni tecniche del presente regolamento servono quindi come criterio di qualificazione per stabilire se il prodotto sia assoggettato a procedure di conformità rafforzate.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione del regolamento
Stabilisce la descrizione tecnica delle categorie di prodotti con elementi digitali importanti e critici ai sensi del regolamento (UE) 2024/2847, così da consentire l'individuazione delle procedure di valutazione della conformità applicabili ai prodotti immessi sul mercato.
Definizioni operative
Definisce i riferimenti a "criteri comuni" e "metodologia comune di valutazione" mediante rinvio al regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 e alle norme ivi richiamate, per l'indicazione dei livelli di resistenza e affidabilità, inclusi i livelli AVA_VAN.
Descrizione tecnica dei prodotti importanti di classe I
L'allegato I elenca 19 categorie di prodotti importanti, tra cui sistemi di gestione dell'identità e accessi privilegiati, browser autonomi e incorporati, sistemi di gestione delle password, software antimalware, prodotti VPN, sistemi di gestione della rete, sistemi SIEM, boot manager, PKI e software per certificati digitali, interfacce di rete fisiche e virtuali, sistemi operativi, router/modem/switch, microprocessori, microcontrollori, ASIC e FPGA con funzionalità di sicurezza, assistenti virtuali per case intelligenti, prodotti per smart home con funzioni di sicurezza, giocattoli connessi a Internet con funzioni sociali o di geolocalizzazione e dispositivi indossabili personali per salute o per bambini.
Descrizione tecnica dei prodotti importanti di classe II
L'allegato I disciplina anche le categorie di classe II, tra cui hypervisor e sistemi di runtime container, firewall e sistemi di rilevamento/prevenzione delle intrusioni, nonché microprocessori e microcontrollori a prova di manomissione progettati per livelli AVA_VAN 2 o 3.
Descrizione tecnica dei prodotti critici
L'allegato II individua tre categorie di prodotti critici: dispositivi hardware con cassette di sicurezza, gateway per contatori intelligenti e altri dispositivi a fini di sicurezza avanzati con trattamento crittografico sicuro, nonché carte intelligenti o dispositivi analoghi, compresi gli elementi sicuri. Per gli elementi sicuri è richiesto almeno il livello AVA_VAN 4.
Criterio della funzionalità principale e natura non esaustiva degli esempi
I considerando chiariscono che conta la funzionalità principale del prodotto nel suo complesso; la presenza di funzioni ulteriori o di componenti che, isolatamente, rientrerebbero in un'altra categoria non è sufficiente a qualificare il prodotto in quella categoria. Gli esempi riportati nelle descrizioni tecniche sono illustrativi e non esaustivi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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