Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2386

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2386 della Commissione, del 27 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che le importazioni di assi da stiro dalla Cina continuano a essere oggetto di dumping e che, in assenza di misure, vi sarebbe un rischio concreto di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione conclude inoltre che il mantenimento delle misure è nell'interesse dell'Unione. Viene pertanto istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per alcune imprese cinesi e un'aliquota generale per tutte le altre importazioni.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di assi da stiro, con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali (gambe, piano e portaferro), classificate ai codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. L'ambito territoriale è l'Unione europea; il dazio colpisce il prodotto originario della RPC, con aliquote individuali per alcune società esportatrici elencate e aliquota residua per tutte le altre imprese cinesi. L'applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3; in mancanza, si applica l'aliquota residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2386: dazio antidumping definitivo sulle assi da stiro originarie della RPC

Il regolamento chiude un riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e conferma la necessità di mantenere misure antidumping sulle assi da stiro cinesi. La Commissione fonda la decisione sulla persistenza del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull'assenza di ragioni di interesse dell'Unione contrarie al mantenimento delle misure.

Procedura e contesto del riesame

Le misure antidumping esistevano già da tempo: il regolamento richiama il regime iniziale del 2007, successive modifiche e reisituzioni per singoli operatori, fino al precedente riesame in previsione della scadenza concluso nel 2019. Il presente riesame è stato richiesto da cinque produttori dell'Unione il 29 giugno 2024, che hanno sostenuto il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

La Commissione ha aperto il riesame il 1° ottobre 2024, dopo consultazione del comitato competente, e ha esaminato il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 per il dumping, mentre l'analisi delle tendenze di pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2020 fino alla fine del periodo di inchiesta. Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, né hanno collaborato importatori indipendenti; di conseguenza la Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Prodotto interessato e ambito merceologico

Il prodotto oggetto del riesame coincide con il prodotto già esaminato nelle inchieste precedenti: assi da stiro, con o senza supporto, con o senza piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, incluse le strutture accessorie essenziali. Il prodotto in esame è quello originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato nei codici NC e TARIC indicati nel dispositivo. La Commissione conferma inoltre che il prodotto cinese, il prodotto venduto sul mercato interno cinese, il prodotto esportato da altri paesi e il prodotto fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamento del dumping e costruzione del valore normale

In assenza di collaborazione del governo cinese e dei produttori esportatori, la Commissione ha ritenuto appropriato applicare la metodologia dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, basata su costi di produzione e vendita esenti da distorsioni. La Commissione ha considerato esistenti distorsioni significative nella RPC e ha scelto la Turchia come paese rappresentativo, poiché presenta un livello di sviluppo economico analogo, dati pubblici pertinenti e un quadro statistico utilizzabile per materie prime, lavoro e profitti.

Per costruire il valore normale, la Commissione ha utilizzato i prezzi di importazione turchi del Global Trade Atlas per le materie prime, i dati TURKSTAT per la manodopera e le statistiche della Banca centrale turca per SGAV e profitti. L'energia è stata considerata trascurabile. La metodologia porta a un valore normale costruito per tipo di prodotto e a livello nazionale, con una struttura di costi che include spese generali di produzione, SGAV e profitto. Il confronto con il prezzo all'esportazione, ricavato dai dati doganali e dalle informazioni disponibili, ha condotto a margini di dumping superiori al 10 % e, per tipo di prodotto, compresi tra il 37 % e il 104 %. La Commissione conclude pertanto che il dumping è proseguito durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Persistenza e rischio di reiterazione del dumping

Oltre a constatare il dumping attuale, la Commissione valuta il rischio che esso persista in caso di eliminazione delle misure. Gli elementi decisivi sono la capacità produttiva cinese, l'eccesso di capacità e l'attrattiva del mercato dell'Unione. La relazione sottolinea che i produttori cinesi possono aumentare facilmente la produzione, anche spostandola tra linee produttive esistenti, e che il mercato UE resta appetibile nonostante i dazi, come dimostrato da una quota cinese ancora pari al 6 % nel periodo di riesame.

La Commissione valorizza anche il contesto internazionale: i mercati statunitense e britannico sono soggetti a misure restrittive sulle assi da stiro cinesi, circostanza che può spingere ulteriormente le esportazioni verso l'UE. Ne deriva un giudizio netto: in assenza di misure, è probabile la persistenza del dumping.

Pregiudizio all'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è costituita da undici produttori. Il periodo esaminato mostra un quadro articolato: produzione e vendite restano sostanzialmente stabili, la quota di mercato dell'industria dell'Unione aumenta, l'occupazione rimane stabile e la produttività non subisce variazioni rilevanti. I prezzi di vendita aumentano del 33 % tra il 2020 e il periodo di riesame, ma tale aumento è legato soprattutto alla crescita dei costi di produzione, in particolare dell'acciaio, dopo la guerra in Ucraina.

La redditività migliora rispetto al 2020, ma rimane inferiore al profitto di riferimento del 7 % per gran parte del periodo, raggiungendo livelli vicini a tale soglia solo nel 2023 e nel periodo di riesame. Anche flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito mostrano un miglioramento nella parte finale del periodo, ma partendo da livelli molto bassi. La Commissione conclude quindi che non vi è stato un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, pur permanendo una vulnerabilità dell'industria dell'Unione.

Rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza

La Commissione ritiene che, se le misure cessassero, l'afflusso di importazioni cinesi aumenterebbe sensibilmente e a prezzi pregiudizievoli. Il margine di undercutting osservato nel periodo di riesame è pari al 26 % se si considera il dazio antidumping in vigore; ciò viene assunto come proxy dei probabili livelli futuri di prezzo in caso di revoca delle misure. In tale scenario l'industria dell'Unione dovrebbe scegliere tra perdita di volumi/quote di mercato oppure compressione ulteriore della redditività, con effetti negativi sugli investimenti, sull'occupazione e sulla capacità di sviluppo.

Interesse dell'Unione

La Commissione valuta gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei dettaglianti, dei consumatori e degli utilizzatori. Poiché nessun importatore indipendente o altra parte interessata ha collaborato, non emergono elementi contrari significativi. Il mantenimento delle misure è ritenuto favorevole all'industria dell'Unione perché consente di mantenere prezzi sostenibili, raggiungere profitti adeguati e continuare a investire. La presenza di importazioni da paesi terzi non soggetti a dazio antidumping, che rappresentano circa un terzo del mercato UE, è considerata sufficiente a preservare concorrenza e scelta per il mercato.

Dispositivo: dazi, fattura commerciale e adempimenti doganali

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo per le assi da stiro originarie della RPC. Le aliquote individuali variano per società: 34,9 % (Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd), 39,6 % (Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd), 35,8 % (Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd), 18,1 % (Guangdong Wireking Household Supplies Co. Ltd), 26,5 % (Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd), 22,7 % (Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd); per tutte le altre società cinesi l'aliquota è del 42,3 %.

Le aliquote individuali si applicano solo se l'importatore presenta una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta, firmata e datata, che attesta fabbricante, quantità in chilogrammi e numero di pezzi, e codice TARIC. Il regolamento impone inoltre di indicare il numero di pezzi nella dichiarazione di immissione in libera pratica e prevede che gli Stati membri comunichino mensilmente alla Commissione i volumi importati per i codici TARIC pertinenti. Le misure doganali ordinarie restano applicabili per quanto non diversamente previsto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Esito del riesame e mantenimento delle misure

La Commissione, sulla base del riesame in previsione della scadenza avviato il 1° ottobre 2024, conclude che il dumping è proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame (1° luglio 2023 - 30 giugno 2024) e che, in caso di scadenza delle misure, sussiste un forte rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio. Le misure sono ritenute conformi all'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto interessato è costituito da assi da stiro con o senza supporto, anche con piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, inclusi braccio per maniche e componenti essenziali. Il regolamento richiama i codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00, nonché i codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono previste aliquote individuali per specifiche società cinesi: 34,9 % per Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, 39,6 % per Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, 35,8 % per Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, 18,1 % per Guangdong Wireking Household Supplies Co. Ltd, 26,5 % per Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd e 22,7 % per Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd. Per tutte le altre importazioni originarie della RPC si applica il dazio del 42,3 %.

Condizioni per le aliquote individuali e fattura commerciale

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società esportatrice con i dati di volume in chilogrammi e numero di pezzi, l'identificazione del fabbricante e il relativo codice addizionale TARIC. In assenza di tale fattura, si applica il dazio residuale sulle altre importazioni dalla Cina.

Obblighi dichiarativi e monitoraggio doganale

Per le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative al prodotto, indipendentemente dall'origine, deve essere indicato il numero di pezzi importati. Gli Stati membri devono trasmettere mensilmente alla Commissione il numero di pezzi importati per i codici TARIC elencati nel regolamento.

Metodologia di inchiesta e uso dei dati disponibili

Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Per la costruzione del valore normale ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, ritenendo esistenti distorsioni significative nella RPC e selezionando la Turchia come paese rappresentativo appropriato.

Determinazione del valore normale

Il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, usando fonti pubbliche e dati della Turchia: prezzi all'importazione dal Global Trade Atlas per le materie prime, dati TURKSTAT per il costo del lavoro e statistiche della Banca centrale turca per SGAV e profitti. L'energia è stata considerata trascurabile. Per le spese generali di produzione sono state applicate percentuali pari al 20 % dei costi diretti di produzione; per SGAV e altri costi il 10 % dei costi delle merci vendute; per i profitti il 16 % del costo delle vendite.

Dumping accertato

Il confronto tra valore normale costruito e prezzo all'esportazione ha evidenziato un margine medio ponderato di dumping superiore al 10 %; per tipo di prodotto i margini risultano compresi tra il 37 % e il 104 %. La Commissione conclude che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione rileva una notevole capacità produttiva inutilizzata in Cina, la possibilità di aumentare rapidamente la produzione e la persistente attrattiva del mercato dell'Unione, che nel periodo di riesame assorbiva ancora circa il 6 % delle importazioni cinesi. Considera inoltre che le misure vigenti in Stati Uniti e Regno Unito limitano altri sbocchi di esportazione, rendendo probabile un ulteriore dirottamento verso l'UE in caso di scadenza delle misure.

Valutazione del pregiudizio all'industria dell'Unione

Pur in presenza di importazioni cinesi a prezzi inferiori e con undercutting del 4 % (26 % senza il dazio antidumping vigente), gli indicatori dell'industria dell'Unione mostrano un andamento complessivamente stabile o positivo: quota di mercato in aumento, redditività in miglioramento, flussi di cassa e investimenti recuperati rispetto ai livelli iniziali. La Commissione conclude che non vi è stato un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, ma permane una situazione di vulnerabilità.

Interesse dell'Unione

La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione, poiché consente di preservare prezzi e margini sostenibili e di sostenere gli investimenti. Non emergono elementi contrari da parte di importatori, dettaglianti, consumatori o utilizzatori, che non hanno collaborato all'inchiesta; inoltre una quota rilevante del mercato resta coperta da importazioni di paesi terzi non soggetti a dazi antidumping.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganedifesa commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.