Regolamento (UE) 2025/2385
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385 della Commissione, del 27 novembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni nell’Unione di specifici acidi alchilfosfonici e dei loro sali di sodio provenienti dalla Repubblica popolare cinese, in un procedimento antidumping avviato dalla Commissione il 18 settembre 2025. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di consentire un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping qualora l’inchiesta lo giustifichi. La Commissione precisa che l’eventuale livello dei dazi futuri non è ancora determinabile e che i dati indicati nella denuncia hanno valore meramente informativo. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri per nove mesi dalla sua entrata in vigore.
Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare le importazioni nell’Unione dell’acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico (PBTC/PBTCA) e del suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio (PBTC-Na4), in forma solida o in soluzione acquosa, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC 2931 49 80 e codice TARIC 2931 49 80 60; il regolamento precisa anche le precedenti classificazioni tariffarie citate a fini informativi. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Non disciplina l’istituzione di dazi, che potrà eventualmente avvenire in un successivo regolamento definitivo.
Registrazione delle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di PBTC/PBTCA e PBTC-Na4 provenienti dalla Repubblica popolare cinese, nel quadro di un procedimento antidumping avviato il 18 settembre 2025. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, con la finalità di consentire, in presenza dei presupposti di legge, una possibile riscossione retroattiva di futuri dazi antidumping.
Ambito oggettivo e classificazione del prodotto
Il prodotto in esame è l’acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico (PBTC o PBTCA) e il suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio (PBTC-Na4), in forma solida o in soluzione acquosa, originario della Repubblica popolare cinese. Il regolamento indica che il prodotto è attualmente classificato con il codice NC 2931 49 80 e il codice TARIC 2931 49 80 60; sono riportati anche i precedenti codici TARIC e altri identificativi (CAS, CE, CUS) a fini informativi.
Obbligo di registrazione
Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame nell’Unione. La registrazione è collegata al meccanismo antidumping previsto dal regolamento di base e serve a preservare l’eventuale possibilità di applicare dazi con effetto retroattivo qualora l’inchiesta conduca a un’istituzione di dazi definitivi e ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione.
Durata della misura e decorrenza
La registrazione ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Eventuali dazi antidumping futuri
La Commissione precisa che l’ammontare di eventuali futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta e non può essere determinato in questa fase. In via generale, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio, secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Tuttavia, se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, potrebbe applicarsi l’articolo 7, paragrafo 2 ter, con fissazione del dazio al livello del margine di dumping, ove un dazio inferiore non fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio all’industria dell’Unione.
Dati della denuncia e trattamento dei dati personali
La denuncia che ha dato avvio al procedimento stima un margine di dumping pari al 100 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 75 % e il 95 % per il periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024; la Commissione sottolinea però che tali valori sono meramente informativi. I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Disposizioni principali
Avvio del procedimento antidumping e presupposti della registrazione
La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping del 18 settembre 2025, conseguente alla denuncia presentata il 7 agosto 2025 da LANXESS Deutschland GmbH, rappresentativa di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto interessato. La registrazione è disposta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 per preservare la possibilità di riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping, se ne ricorreranno i presupposti.
Prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto interessato è l’acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico (PBTC o PBTCA) e il suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio (PBTC-Na4), in forma solida o in soluzione acquosa, originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento riporta i riferimenti identificativi CAS, CE e CUS, nonché i codici NC/TARIC attualmente applicabili e le precedenti classificazioni tariffarie a titolo informativo.
Obbligo di registrazione per le autorità doganali
Le autorità doganali sono tenute ad adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame, classificato con il codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60) e originario della Repubblica popolare cinese, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
Durata della registrazione
La registrazione cessa automaticamente dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Eventuali dazi futuri e criteri di determinazione
La Commissione precisa che l’eventuale istituzione di dazi definitivi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta. In linea generale, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine necessario a eliminare il pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; tuttavia, qualora emergano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Indicazioni sui margini e natura informativa dei dati
Nella denuncia il margine di dumping è stimato al 100 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 75 % e il 95 % per il periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024. La Commissione chiarisce però di non essere ancora in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi, sicché tali dati hanno valore meramente informativo e non generano aspettative giuridicamente rilevanti sul livello finale dei dazi.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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