Cassazione Penale, Sentenza n. 28867/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un furto aggravato commesso in danno di un laboratorio orafo. La Corte di appello, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ritenendo l'appello dell'imputato ammissibile, benché infondato, perché le censure sui fotogrammi del sistema di videosorveglianza e sul rinvenimento della refurtiva non erano inammissibili ma attinenti al merito. Il Procuratore generale ha ricorso deducendo violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'appello fosse generico e quindi inammissibile, con preclusione della declaratoria di prescrizione. L'imputato ha invece ricorso deducendo violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, c.p.p. e 624 e 625 c.p., oltre a vizio di motivazione, assumendo che mancassero indizi gravi, precisi e concordanti e che avrebbe dovuto essere assolto nel merito, non semplicemente prosciolto per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sull'ammissibilità dell'appello dell'imputato, perché i motivi, pur eventualmente manifestamente infondati, contenevano un effettivo confronto con la decisione di primo grado e quindi non potevano essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. Ha inoltre ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato perché, in presenza di causa estintiva già rilevata e in difetto di una prova evidente dell'innocenza, non era consentito sindacare in cassazione i vizi di motivazione dedotti, che attengono a un apprezzamento non compatibile con la declaratoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. Conseguentemente, è rimasta ferma la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di appello devono confrontarsi con la decisione impugnata; tuttavia, nel caso esaminato, le censure dell'imputato non sono state ritenute tali da rendere l'appello inammissibile.
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità dell'appello non può essere desunta dal solo giudizio di manifesta infondatezza delle censure, che non integra un controllo consentito al giudice di appello in questa fase.
art. 531 c.p.p.
Richiamato quale base per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
art. 605 c.p.p.
Richiamato quale base procedurale per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
art. 192 c.p.p.
Le censure sul valore probatorio degli elementi raccolti sono state ricondotte a un vizio di motivazione, non idoneo a superare la preclusione derivante dalla causa estintiva.
art. 624 c.p.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare la qualificazione e la valutazione della responsabilità, ma senza incidenza decisiva nel giudizio di legittimità.
art. 625 c.p.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 624 c.p. per contestare la decisione di merito.
art. 129 c.p.p.
L'assoluzione nel merito in presenza di causa estintiva è possibile solo quando l'innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti, con percezione immediata e non attraverso apprezzamenti o approfondimenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'inammissibilità dei motivi non può essere dichiarata per il solo fatto che le censure appaiano infondate nel merito: occorre che manchi un effettivo confronto con la decisione impugnata o che ricorrano i presupposti tipici dell'inammissibilità previsti dalla legge.
- Quando il giudice di appello ritiene ammissibile l'impugnazione e rileva una causa estintiva del reato, può dichiarare la prescrizione anche se i motivi di merito non conducano all'assoluzione, purché non emerga dagli atti una prova evidente dell'innocenza.
- In presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita solo se l'innocenza dell'imputato risulti immediatamente e incontestabilmente dagli atti, senza necessità di valutazioni o approfondimenti.
- In cassazione, non sono utilmente deducibili come vizi decisivi della sentenza estintiva le doglianze che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova analisi motivazionale, quando il giudice di merito abbia già legittimamente dichiarato la prescrizione.
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