Sentenza del 18/09/2017 n. 1954 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle per IVA, ritenute alla fonte e altre somme riferite al triennio 1991-1993. Ha contestato di non aver ricevuto regolarmente le cartelle, sostenendo di averne appreso l'esistenza soltanto con la notifica del preavviso di fermo e deducendo comunque la tardività della notifica effettuata nel 2007. Equitalia ha sostenuto che le cartelle erano state notificate alla società nel 2001 e successivamente rinnovate nei confronti del socio illimitatamente responsabile nel 2007, nonché che, essendo divenute definitive per mancata impugnazione, si applicasse il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La decisione
La Commissione ha ritenuto sufficientemente dimostrato che le cartelle erano state prima notificate alla società il 25 luglio 2001, a mani di un legale rappresentante, e poi al contribuente il 16 marzo 2007, a mani della moglie convivente. Ha escluso tuttavia che la mancata impugnazione della cartella produca gli effetti di un giudicato e consenta automaticamente l'applicazione della prescrizione decennale. In assenza di una pronuncia giudiziale definitiva, la prescrizione resta quella propria del tributo indicato nella cartella. Di conseguenza, l'IVA, con i relativi interessi e sanzioni, è stata dichiarata prescritta, poiché tra le notifiche del 1993/2000 e quella del 2007 erano trascorsi periodi superiori al quinquennio. Sono state invece ritenute dovute le ritenute alla fonte, soggette alla prescrizione ordinaria decennale. Il ricorso è stato quindi accolto solo parzialmente e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.
Il termine decennale non si applica automaticamente a una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione. Secondo la decisione, esso opera quando il diritto è stato accertato con una pronuncia giudiziale definitiva, i cui effetti possono essere assimilati a quelli del giudicato.
Norme in materia di prescrizione dei tributi e delle sanzioni
In assenza di un giudicato, la prescrizione applicabile segue la natura del singolo tributo o della relativa pretesa. Nel caso concreto, l'IVA, gli interessi e le sanzioni sono stati ritenuti prescritti per decorso del termine quinquennale, mentre alle ritenute alla fonte è stato applicato il termine ordinario decennale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella la rende definitiva sul piano amministrativo, ma non equivale necessariamente a un accertamento giudiziale definitivo né trasforma automaticamente il termine di prescrizione in quello decennale.
- Per stabilire se una pretesa tributaria sia prescritta occorre verificare la natura del tributo, la prescrizione applicabile e l'eventuale presenza di atti interruttivi regolarmente notificati.
- La notifica della cartella alla società può essere rilevante anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, ma l'Amministrazione deve dimostrare con documentazione idonea sia l'esistenza delle cartelle sia la regolarità delle notifiche.
- La prescrizione deve essere valutata separatamente per imposta, interessi e sanzioni, perché tali componenti possono essere soggette a termini differenti.
- Un atto di riscossione tardivo, come un preavviso di fermo, può essere contestato facendo valere la prescrizione maturata nel periodo precedente, purché l'eccezione sia tempestivamente proposta.
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