Sentenza del 18/09/2017 n. 2691 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRAP 2009 - TRANSFER PRICING - Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 281 - Retroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicabilità della disciplina del transfer pricing, originariamente prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR ai fini IRES, anche alla determinazione della base imponibile IRAP per il periodo d’imposta 2009. Il ricorrente contestava l’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013, sostenendo che tale estensione non potesse operare per annualità anteriori alla sua entrata in vigore e che fosse contrario al principio di irretroattività delle norme tributarie previsto dall’art. 3 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile retroattivamente la disciplina del transfer pricing anche ai fini IRAP per i periodi d’imposta dal 2008 al 2013, incluso il 2009. L’art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013 è stato interpretato come avente efficacia retroattiva in base alla sua chiara formulazione. Non è stato accolto il richiamo all’art. 3 dello Statuto del contribuente, poiché tale disposizione non ha rango costituzionale e non impedisce al legislatore di introdurre norme tributarie retroattive, salvo il rispetto degli eventuali limiti costituzionali applicabili.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, del TUIR
La disciplina del transfer pricing, prevista in origine per la sola IRES dall’art. 110, comma 7, del TUIR
La norma costituisce la base originaria della disciplina dei prezzi di trasferimento nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo o comunque soggette a influenza reciproca. In origine era riferita alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES.
Art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)
È stata successivamente estesa anche ai fini IRAP ... con efficacia retroattiva per i periodi di imposta dal 2008 al 2013
La disposizione ha esteso l’applicazione della disciplina del transfer pricing alla determinazione della base imponibile IRAP e, secondo la sentenza, tale estensione opera retroattivamente per le annualità comprese tra il 2008 e il 2013.
Art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente
Principio generale della irretroattività delle norme tributarie
Il principio di irretroattività previsto dallo Statuto del contribuente non è stato ritenuto idoneo a impedire l’efficacia retroattiva della legge n. 147/2013, perché le disposizioni dello Statuto non hanno rango costituzionale.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria successiva estende espressamente una disciplina a periodi d’imposta precedenti, la retroattività può essere riconosciuta se la formulazione legislativa è chiara e non emergono specifici limiti costituzionali.
- Il principio di irretroattività contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente costituisce una regola generale di tutela, ma non ha valore costituzionale assoluto e può essere derogato da una successiva legge ordinaria.
- Per le annualità IRAP dal 2008 al 2013, la disciplina del transfer pricing può essere applicata sulla base dell’art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013, anche se l’accertamento riguarda periodi anteriori al 2014.
- In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto il testo della norma successiva, la presenza di una disposizione retroattiva espressa o chiaramente desumibile e gli eventuali limiti derivanti dai principi costituzionali, senza ritenere automaticamente decisivo il solo richiamo allo Statuto del contribuente.
Testo integrale
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