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Sentenza

Sentenza del 18/09/2017 n. 2687 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IMPOSTA DI REGISTRO - sentenza revocatoria fallimentare - imposta proporzionale del 3% - sussiste - irrilevanza dei rapporti sottostanti alla sentenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Banca contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro proporzionale del 3% sull'importo complessivo oggetto di condanna nella sentenza revocatoria fallimentare, pari a 9.309.763,56 euro. Sosteneva che la sentenza avesse natura meramente restitutoria o ripristinatoria rispetto a somme già assoggettate a IVA e che, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, fosse dovuta soltanto l'imposta di registro in misura fissa. In subordine chiedeva una tassazione differenziata tra capitale, interessi e svalutazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato l'appello e confermato la tassazione proporzionale del 3%. Ha ritenuto decisivo il contenuto della sentenza, che recava una condanna al pagamento di somme, indipendentemente dalla natura dei rapporti sottostanti e dall'eventuale collegamento con operazioni soggette a IVA. La sentenza revocatoria fallimentare è stata quindi considerata soggetta all'art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La Banca è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro)

    L'imposta è applicabile secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La tassazione deve essere determinata sulla base della natura e degli effetti giuridici dell'atto sottoposto a registrazione, non sulla base della qualificazione formale o dei rapporti economici sottostanti.

  • Art. 8, comma 1, lettera b), Parte I, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3%.

    Una sentenza civile che contiene una condanna al pagamento di somme è soggetta all'imposta di registro proporzionale del 3%, anche quando la condanna deriva da un'azione revocatoria fallimentare.

  • Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986

    Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale quando la sentenza contiene una condanna autonoma al pagamento di somme non soggetta a IVA.

  • Art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972

    Il richiamo all'IVA non è stato ritenuto pertinente, perché la condanna restitutoria pronunciata nella sentenza revocatoria non costituisce un'operazione soggetta a IVA.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21160 del 31 ottobre 2005

    La sentenza revocatoria fallimentare, che impone ad un creditore di versare nelle casse del fallimento una somma, reca una condanna al pagamento, con la conseguenza che è soggetta ad imposta proporzionale di registro.

    La natura revocatoria fallimentare del provvedimento non esclude la tassazione proporzionale quando il dispositivo impone il versamento di una somma.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro applicabile a una sentenza occorre guardare principalmente al dispositivo e agli effetti giuridici prodotti, non alla natura del rapporto contrattuale o finanziario sottostante.
  • Una sentenza civile che contiene una condanna al pagamento o alla restituzione di somme è, in linea generale, soggetta all'imposta di registro proporzionale del 3% prevista dall'art. 8 della Tariffa, anche se la condanna deriva da una revocatoria fallimentare.
  • Il fatto che le somme siano collegate a rapporti bancari o ad operazioni originariamente soggette a IVA non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
  • Il principio di alternatività IVA/registro opera solo quando l'oggetto della sentenza costituisce effettivamente un'operazione soggetta a IVA; non si applica a una condanna giudiziale autonoma alla restituzione o al pagamento di somme.
  • La qualificazione della somma come restitutoria o ripristinatoria non è sufficiente, da sola, a evitare l'imposta proporzionale se il provvedimento giudiziario contiene una condanna monetaria.

Testo integrale

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